Responsabilità da danno indiretto per molestie sessuali tra colleghi: concorso causale dell’amministrazione e riduzione proporzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 129 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa da danno indiretto, per l’esborso sostenuto dall’ente a seguito della condanna al risarcimento del danno subito da un dipendente, richiede l’autonomo accertamento, da parte del giudice contabile, di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, senza che operi alcuna vincolatività del giudicato civile o penale. Integra gli estremi della molestia sessuale ex art. 26 d.lgs. n. 198/2006 la condotta del dipendente che, nel corso di una discussione con una collega, compia gesti osceni e proferisca frasi a connotazione sessuale, tali da creare un clima intimidatorio, umiliante e offensivo, a nulla rilevando che la discussione sia stata innescata da offese rivolte dalla vittima. Quando la condanna dell’amministrazione sia conseguita sia alla molestia posta in essere dal dipendente sia alla successiva gestione discriminatoria del rapporto da parte del datore di lavoro, che ha contribuito in modo rilevante a cagionare il danno, la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, valutate le singole responsabilità, condanna il primo al risarcimento nella misura del cinquanta per cento del danno. La consapevole accettazione dell’evento dannoso, quale conseguenza della propria condotta, integra il dolo eventuale, elemento soggettivo sufficiente per l’affermazione della responsabilità erariale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un operatore della Polizia Municipale, dipendente del Comune, al quale ha contestato di aver posto in essere una condotta di molestia sessuale ai danni di una collega, consistita in gesti osceni e frasi volgari a connotazione sessuale. La collega, dopo essere stata sanzionata disciplinarmente, aveva adito il giudice del lavoro, ottenendo l’annullamento della sanzione e il risarcimento del danno. Il Comune, soccombente in tutti e tre i gradi di giudizio, aveva quindi riconosciuto un debito fuori bilancio e liquidato la somma dovuta, proponendo poi azione di rivalsa nei confronti del dipendente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che, per l’accertamento della responsabilità erariale, occorre verificare autonomamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, potendosi liberamente valutare gli atti dei giudizi civile e penale. Rileva, in particolare, che il rapporto di servizio con l’amministrazione è pacifico e che la condotta del convenuto, seppur provata entro limiti più ristretti rispetto alla ricostruzione dell’accusa, risulta inconfutabilmente antigiuridica: l’aver indicato i propri organi genitali alla collega, in presenza di un testimone, accompagnando il gesto con frasi a connotazione sessuale, integra la fattispecie di cui all’art. 26 d.lgs. n. 198/2006.

Quanto al nesso di causalità, la Corte osserva che il danno subito dal Comune è stato riconosciuto dal giudice del lavoro in tutti e tre i gradi come conseguenza tanto delle molestie perpetrate dal convenuto quanto delle condotte discriminatorie poste in essere dall’ente. Le due condotte hanno contribuito autonomamente alla condanna, come risulta anche dal dispositivo della sentenza di primo grado che ha accertato sia la discriminazione mediante molestie sessuali sia la discriminazione di genere del datore di lavoro.

In merito all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo eventuale nella condotta del convenuto, trattandosi di appartenente alla Polizia Municipale di esperienza, ben in grado di rappresentarsi le possibili conseguenze delle proprie azioni e di accettarne l’eventualità.

Tuttavia, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia concorso in modo rilevante a cagionare il danno, avendo avviato un procedimento disciplinare nei confronti della vittima per “scambi di parole inappropriate”, omettendo di valorizzarne la condizione di vittima e ponendo in essere un atto discriminatorio “tale da produrre un ulteriore effetto umiliante in pregiudizio di chi sia già stato vittima dell’offesa primaria”. Tale condotta, stigmatizzata con pari severità dal giudice del lavoro, impone di tenere conto dell’apporto causale del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, che impone di valutare le singole responsabilità e di condannare ciascuno per la parte che vi ha preso.

In applicazione di tale principio, la Corte condanna il convenuto al risarcimento del cinquanta per cento del danno subito dal Comune, pari a 7.500,00 euro, somma già rivalutata, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda attorea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *