Occultamento doloso del danno erariale non provato, appello respinto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 203 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il doloso occultamento del danno erariale, che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 sposta il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dal fatto dannoso alla sua scoperta, non può coincidere con la semplice commissione del fatto illecito. Esso richiede un quid pluris: atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno già prodotto, connotati da un comportamento callido e finalizzato al raggiro. Non è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alla rilevanza penale della condotta, operando la responsabilità penale e quella amministrativa su piani distinti. In difetto di prova degli artifizi, il termine quinquennale decorre dal momento in cui il danno è divenuto conoscibile con l’ordinaria diligenza, ove il creditore abbia contezza delle irregolarità e la possibilità di attivarsi per i dovuti riscontri.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio l’economo e il cassiere di un ente locale, contestando la distrazione di somme dalla cassa economale per un ammanco complessivo, con riferimento agli esercizi dal 2002 al 2005, e chiedendo la condanna al risarcimento. Dopo la pronuncia di inammissibilità della citazione in primo grado, la sentenza di appello aveva annullato la decisione e rimesso la controversia al giudice territoriale in diversa composizione.
Riassunto il giudizio, il giudice di prime cure ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei due convenuti per intervenuta prescrizione, ritenendo che il danno erariale fosse pienamente conoscibile già dal 2006, con conseguente decorrenza del termine dal momento della sua emersione e non dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. La Procura erariale ha impugnato tale pronuncia, sostenendo che solo con gli accertamenti successivi il Comune avrebbe avuto conoscenza attendibile del danno e della sua riferibilità soggettiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. Ha precisato che la decorrenza va collocata nel momento in cui emerge la conoscibilità obiettiva del danno, non potendosi dilatare il termine in presenza di mere difficoltà di accertamento.
Richiamando la propria giurisprudenza (Corte conti, Sez. III n. 474 del 2006, nonché Sez. I n. 365 del 2018 e Sez. II n. 891 del 2016), la Corte ha ribadito che l’occultamento non coincide con la commissione dolosa dell’illecito, ma esige un comportamento ulteriore, volto al raggiro e al nascondimento. Sul punto ha richiamato anche le pronunce della Suprema Corte in tema di conoscenza sufficiente del danno e di onere di diligenza ex art. 1176 cod. civ., secondo cui gli impedimenti di mero fatto rilevano solo se il danno sia effettivamente percepibile e conoscibile.
Nel caso concreto, la Sezione ha rilevato che la Procura non ha allegato né dimostrato alcuna specifica condotta dei due presunti responsabili diretta a celare la discrasia contabile, essendosi limitata a richiamare la valenza penale dei fatti. Dagli atti emerge invece che il Comune era consapevole della differenza tra le somme anticipate e quelle riversate almeno dal 2004, secondo le dichiarazioni rese in seno alla commissione amministrativa di indagine, e che gli strumenti di bilancio utilizzati erano palesi, con completa emersione della problematica.
Di qui la conclusione che la scelta del requirente contabile di attendere gli accertamenti autonomi non può incidere sul decorso della prescrizione. Il primo atto interruttivo è stato individuato nell’intimazione del 14.10.2013, con conseguente maturazione del termine quinquennale in epoca antecedente. L’appello è stato pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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