Ottemperanza della sentenza contabile e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 32 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., è lo strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene attribuito in sentenza, onde realizzare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate. La domanda va proposta, previa diffida, con ricorso notificato all’amministrazione deputata ad ottemperare. Oggetto del giudizio è la verifica dell’esatto e integrale adempimento del decisum giudiziale, con esclusione di ogni ulteriore accertamento, sempre che superi esito positivo il vaglio di ammissibilità e procedibilità del ricorso. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice assegna all’amministrazione un termine per porre in essere gli atti esecutivi e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
L’INPS, previa diffida notificata al Ministero in data 15.06.2023, ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 33/2021 della stessa Sezione giurisdizionale. Con quella decisione la Sezione aveva dichiarato irripetibili nei confronti della pensionata le somme intimate a titolo di indebito pensionistico per complessivi € 10.310,44 e aveva riconosciuto all’Istituto il diritto alla rivalsa, per il medesimo importo, nei confronti del Ministero dell’Istruzione.
Il ricorrente ha lamentato che l’amministrazione non abbia ottemperato al pagamento nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la diffida, chiedendo che si ordinasse l’esecuzione e, ove occorresse, si nominasse un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituitosi nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, la Corte ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza richiamando gli artt. 217 e 218 c.g.c.: esso consente alla parte vittoriosa di conseguire, anche coattivamente, il bene attribuito in sentenza. La domanda deve essere preceduta da diffida e notificata all’amministrazione tenuta ad adempiere. Il thema decidendum si esaurisce nella verifica dell’esatto e integrale adempimento del decisum, senza ulteriori accertamenti, una volta superato il vaglio di ammissibilità e procedibilità.
Tale vaglio è superato: in atti vi è la copia della diffida del 15.06.2023 con le ricevute di accettazione e consegna della PEC, alla quale ha fatto seguito l’inerzia del Ministero oltre il termine di 30 giorni richiesto ai fini dell’ammissibilità. Il ricorso è stato depositato in data 3/10/2023.
In ragione del perdurante inadempimento, il ricorso è accolto e si riconosce l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 33/2021, passata in giudicato, limitatamente alle somme dichiarate irripetibili ed erogate dall’Istituto previdenziale. All’amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per compiere gli atti necessari.
Decorso inutilmente tale termine, la Corte nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, perché adotti i provvedimenti necessari. Il Ministero è infine condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.