Esclusa la colpa grave del revisore per l’affidamento su un’interpretazione non univoca delle cause di incompatibilità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 181 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la colpa grave non coincide con la mera erroneità dell’azione amministrativa, ma presuppone una violazione macroscopica ed inescusable dei doveri di servizio. L’affidamento riposto in un orientamento interpretativo effettivamente esistente, ancorché successivamente disatteso in sede contabile, è elemento idoneo ad escludere il grado di rimproverabilità qualificata che integra la colpa grave, quando la soluzione ermeneutica adottata non sia univoca né immediatamente ricavabile dal dato letterale e sia confortata da precedenti giurisprudenziali e da indicazioni di organismi professionali qualificati.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il presidente del Collegio dei revisori dei conti di una Provincia e il dirigente responsabile del servizio finanziario dell’Ente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per i compensi corrisposti per lo svolgimento dell’incarico di revisione. L’illecito contestato consisteva nella violazione della disciplina sulle incompatibilità, atteso che il revisore era socio e componente del consiglio di amministrazione di una società affidataria di servizi di consulenza fiscale in favore del medesimo Ente.
La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, ravvisando la responsabilità per colpa grave limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore della riforma emergenziale e condannando entrambi i convenuti al pagamento di diverse somme. Avverso tale decisione proponevano appello entrambi i soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha preliminarmente riunito i gravami e, nel merito, li ha accolti, ritenendo assorbente l’esame del motivo concernente l’insussistenza della colpa grave. Il Collegio ha osservato come, anche a voler condividere la ricostruzione dell’incompatibilità accolta dal giudice di primo grado, difetti il necessario elemento soggettivo dell’illecito contabile.
La fattispecie prevista dagli artt. 236 del TUEL e 2399 c.c., estesa al componente dell’organo amministrativo o al socio di una società che intrattiene rapporti con l’ente locale, costituisce il risultato di un’elaborazione interpretativa sistematica e teleologica, non immediatamente ricavabile dal solo dato letterale. Il percorso argomentativo della stessa sentenza appellata dimostra la non univocità della soluzione ermeneutica e la sua non immediata percepibilità da parte dei destinatari della disciplina.
Gli appellanti non hanno operato in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato e pacifico. Al contrario, hanno fondato la propria condotta su pronunce della giurisprudenza civile che, interpretando l’art. 2399 c.c., avevano escluso un automatismo nell’accertamento della compromissione dell’indipendenza del sindaco, richiedendo una verifica in concreto dell’effettiva incidenza del rapporto patrimoniale. Analogo indirizzo risultava recepito anche nelle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
L’affidamento riposto in un orientamento interpretativo effettivamente esistente è elemento decisivo per escludere la rimproverabilità qualificata. La vicenda si colloca, pertanto, in una materia caratterizzata da obiettive incertezze ermeneutiche, ove gli appellanti hanno seguito un’opzione confortata da precedenti e da orientamenti qualificati, difettando la macroscopica violazione dei doveri di servizio che sola consente l’affermazione della responsabilità. L’accoglimento per difetto dell’elemento soggettivo ha assorbito ogni ulteriore questione sul danno e sul potere riduttivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 236 c.c. – Atto di nascita e possesso di stato
- Art. 2399 c.c. – Cause d'ineleggibilità e di decadenza