Il tesoriere non risponde della mancata estinzione dell’anticipazione se le somme sono pignorate, e il corrispettivo annuo in regime di gestione di fatto non viola l’art. 117-bis TUB (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 250 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere dell’ente locale, in qualità di terzo pignorato, non è responsabile della mancata estinzione dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre quando le somme presenti in cassa siano gravate da vincoli di pignoramento: l’eventuale utilizzo di dette somme per rimborsare l’anticipazione non sarebbe opponibile ai creditori procedenti. Il contratto di tesoreria e il contratto di apertura di credito sono in rapporto di genere a specie, sicché la commissione onnicomprensiva di cui all’art. 117-bis TUB non assorbe ogni compenso per il servizio di tesoreria. In regime di gestione di fatto, assimilabile alla negotiorum gestio ex artt. 2028 e ss. c.c., è lecito il corrispettivo annuo per il servizio, giustificato dal rimborso delle spese necessarie o utili ai sensi dell’art. 2031 c.c., quando il tesoriere abbia legittimamente manifestato la non disponibilità a proseguire alle condizioni originarie e l’ente non abbia bandito una nuova gara.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, è stata chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale relativo alla gestione del servizio di tesoreria dell’amministrazione provinciale per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato istruttore aveva concluso per l’irregolarità del conto sotto tre profili: la mancata estinzione dell’anticipazione di tesoreria a fine esercizio, un presunto scostamento tra gli interessi liquidati e quelli ricalcolati secondo i tassi convenzionali e l’addebito di un corrispettivo annuo considerato come voce ulteriore rispetto alla commissione onnicomprensiva, in violazione del principio di onnicomprensività.

L’istituto tesoriere ha contestato le valutazioni del magistrato istruttore, evidenziando l’impossibilità di estinguere l’anticipazione a causa di vincoli di pignoramento e la natura non duplicativa del corrispettivo annuo. L’udienza di discussione si è svolta il 24 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato il conto regolare, discaricando l’agente contabile. Quanto alla mancata estinzione dell’anticipazione di tesoreria, la Corte ha osservato che il tesoriere, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, della legge n. 720/1984, assume la veste di terzo pignorato ed è tenuto a vincolare le somme nelle contabilità speciali. Ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui il terzo pignorato non può compiere atti esecutivi correlati alla liberazione delle somme pignorate senza un ordine del giudice. La mancata restituzione della liquidità, in presenza di un fondo cassa positivo ma interamente vincolato, costituisce un mero accadimento gestionale non imputabile all’agente.

In relazione al secondo rilievo, la Corte ha rilevato che la differenza tra interessi liquidati e ricalcolati risultava a favore dell’amministrazione, senza alterare in senso peggiorativo il saldo a carico dell’ente, con conseguente assenza di un profilo di danno.

Sul punto più delicato, concernente la natura del corrispettivo annuo, il collegio ha escluso che l’art. 117-bis TUB, che disciplina la commissione onnicomprensiva per i contratti di apertura di credito, possa trovare applicazione diretta al contratto di tesoreria, trattandosi di rapporti in relazione di genere a specie. Ha poi accertato che la convenzione originaria era scaduta e che il rapporto era proseguito in regime di fatto, assimilabile alla negotiorum gestio.

In tale contesto, richiamato l’art. 2031 c.c., la Corte ha ritenuto lecito il corrispettivo annuo, essendo documentato che il tesoriere aveva manifestato la non disponibilità a proseguire alle condizioni originarie e che le nuove condizioni non erano state rifiutate dall’ente, il quale aveva anche approvato il rendiconto con l’imputazione delle voci contestate. La condotta dell’agente è stata pertanto ritenuta regolare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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