Appello in materia pensionistica per soli motivi di diritto e inammissibilità delle censure di revisione del merito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 121 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica, l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., restando escluse le questioni di fatto relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione soltanto apparente, non potendo il giudice di secondo grado procedere a un riesame del merito. La valutazione circa la sussistenza della cessazione della materia del contendere, implicando un apprezzamento sull’idoneità della sopravvenienza a soddisfare integralmente la pretesa azionata, costituisce questione di merito preclusa in appello.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria per ottenere la riliquidazione della pensione privilegiata di 5^ categoria e dei benefici previsti dalla legge n. 206/2004. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 144/2022, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’errore nel calcolo compiuto dall’INPS sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
L’INPS proponeva appello deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 196 c.p.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere, attesa la coincidenza tra l’importo liquidato in via amministrativa e quello individuato dal consulente tecnico. La parte appellata eccepiva l’inammissibilità del gravame, ribadendo la permanenza del proprio interesse a una pronuncia di accertamento del diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’appello inammissibile e comunque infondato, richiamando il disposto dell’art. 170 c.g.c. che, in materia pensionistica, limita il gravame ai soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.
Richiamando i criteri fissati dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, la Corte sottolinea che le questioni di fatto possono essere dedotte in appello esclusivamente per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente, ove per difetto di motivazione si intende l’assenza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione soltanto apparente. Il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, poiché ciò si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte rileva che l’appellante intende far valere questioni di fatto, chiedendo di fatto un riesame del caso alla luce delle risultanze peritali e della documentazione versata in atti. L’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice risulta chiaramente intelligibile e la sentenza impugnata non presenta vizi logici o giuridici, rendendo l’appello inammissibile.
Quanto alla dedotta cessazione della materia del contendere, la Corte precisa che tale istituto ha natura di pronuncia di merito, postulando il pieno soddisfacimento, nel corso del giudizio, della pretesa del ricorrente. Nel caso di specie, l’interesse sostanziale sotteso all’azione non è stato integralmente realizzato, permanendo l’interesse del contribuente a ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione e dei benefici di cui alla legge n. 206/2004.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.