Imposta di soggiorno: giurisdizione contabile e quantificazione presuntiva del danno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 20 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per omesso riversamento dell’imposta di soggiorno si determina con riguardo alla legge e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis espresso dall’art. 5 cod. proc. civ. I mutamenti normativi successivi, ancorché diretti a qualificare ex lege il rapporto tra gestore della struttura ricettiva e Comune, non incidono sulla giurisdizione già radicata. Nel merito, la quantificazione del danno erariale operata in via presuntiva è censurabile quando il criterio adottato — nella specie il calcolo sulla massima capacità ricettiva della struttura — non trovi riscontro in fatti certi, non superando il vaglio di precisione, gravità e concludenza richiesto dallo schema presuntivo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con sentenza n. 328/2020, aveva condannato in via solidale una società di gestione di una struttura alberghiera e il suo amministratore al risarcimento del danno erariale per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2017, quantificato in euro 53.841,41 sulla base del criterio della massima capacità ricettiva predeterminata dall’ente locale.
Gli appellanti contestavano la sussistenza della giurisdizione contabile, in forza dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 che avrebbe escluso la qualifica di agente contabile in capo al gestore, e, nel merito, censuravano la misura del danno, deducendo l’inattendibilità del criterio presuntivo adottato e producendo la documentazione delle presenze effettive, quantificate in euro 18.665,00.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Sezione d’appello rileva che l’atto di citazione è stato depositato il 13.9.2019 e notificato il 28.11.2019, ovvero quando non erano ancora in vigore né il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, né l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14028 del 21.5.2024, il Collegio osserva che entrambe le disposizioni hanno dettato norme di natura esclusivamente sostanziale, con ricadute solo indirette sulla giurisdizione.
Il principio della perpetuatio iurisdictionis rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito. Ne deriva l’infondatezza del motivo e la conferma della giurisdizione della Corte dei conti, anche in coerenza con le Sezioni Unite n. 19654 del 2018, che ravvisavano tra gestore e Comune un rapporto di servizio implicante il maneggio di denaro pubblico.
Nel merito, l’appello è fondato. La Corte ribadisce che la prova presuntiva deve fondarsi su fatti certi e dedursi sulla base di massime d’esperienza, non potendo consistere in una mera congettura. Il procedimento presuntivo esige una duplice valutazione: analitica degli elementi indiziari e complessiva della loro combinazione, secondo i criteri di precisione, gravità e concludenza richiamati da Cass. n. 24950 del 2020.
Nel caso concreto, in assenza di norme regolamentari che imponessero il criterio della massima capacità ricettiva, il giudice territoriale aveva fondato l’attendibilità di tale criterio soltanto sull’omessa dichiarazione trimestrale e sulla dichiarazione del responsabile dell’area economico-finanziaria, che si limitava a enunciarlo. Di contro, gli appellanti avevano prodotto un modello di calcolo interamente compilato, redatto su modulistica fornita dal Comune, con la quantificazione puntuale delle presenze, non contestata nel merito.
La Sezione ritiene inoltre ragionevole la considerazione secondo cui, in una località termale, l’afflusso dei clienti sia connesso alla stagionalità dei servizi e al negativo andamento del settore, risultando inverosimile il saturamento integrale della capacità ricettiva. Tanto premesso, il danno da omesso riversamento è rideterminato in euro 18.665,00, con rivalutazione monetaria dalle date dei singoli versamenti dovuti e interessi legali sulle somme rivalutate dal deposito della sentenza. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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