Invalidità civile superiore al 74%: la Corte dei conti non può rivalutare l’aggravamento in assenza di domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 165 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce agli invalidi con grado superiore al 74% o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A l’accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, è subordinato alla presentazione di una domanda amministrativa. La condizione di ammissibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è la preventiva fase amministrativa; ne consegue che la richiesta di rivalutazione dell’aggravamento delle condizioni di salute, fondata su certificazioni sopravvenute, è inammissibile se non preceduta da una nuova istanza amministrativa volta al riconoscimento di un grado di invalidità superiore. Il giudice contabile condivide il giudizio tecnico del C.M.L. quando questo è fondato su argomentazioni logiche, coerenti e supportate dal quadro probatorio, e applica correttamente i criteri del D.M. 5 febbraio 1992, inclusa la formula riduzionistica di Balthazard per le patologie coesistenti.

Il Fatto

Una lavoratrice impiegata presso una pubblica amministrazione, affetta da numerose patologie, presentava all’ASL istanza per il riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74%, ai fini dell’accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro previsto dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. La Commissione ASL esprimeva un giudizio di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore alla soglia richiesta.

La lavoratrice presentava quindi domanda all’INPS per l’incremento dell’anzianità contributiva e, successivamente, ricorso alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto al beneficio, contestando l’accertamento sanitario. L’INPS si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa e l’infondatezza della pretesa. Il giudice disponeva una CTU affidata al C.M.L.

La Motivazione della Corte

Il giudice disattende preliminarmente le eccezioni dell’INPS sulla carenza di domanda amministrativa, risultando dagli atti che la ricorrente aveva presentato istanza per il riconoscimento dell’invalidità ai fini dei benefici previdenziali. Sussiste inoltre l’interesse della lavoratrice a contestare l’accertamento sanitario al fine di ottenere il beneficio della contribuzione figurativa.

Viene, invece, dichiarata inammissibile la richiesta di rinnovo della CTU formulata in udienza sulla base dell’aggravamento delle condizioni di salute, attestato da certificati medici depositati in corso di causa. Tale richiesta riguarda sopravvenienze per le quali non è stata esperita la preventiva fase amministrativa, che l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. pone come condizione di ammissibilità della domanda.

Nel merito, il giudice richiama la disciplina dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 e valuta la relazione peritale del C.M.L., che ha applicato i criteri del D.M. 5 febbraio 1992. L’organo consulenziale ha assegnato specifiche percentuali alle singole patologie: 35% per la sindrome depressiva endoreattiva; 25% per l’endometriosi pelvica di stadio III; 10% per la malattia celiaca; 10% per l’ipotiroidismo sub-clinico; 5% per i noduli vocali. Il prolasso valvolare mitrale, la pervietà del forame ovale e l’ernia discale lombare, non supportati da documentazione strumentale attestante una rilevanza funzionale, non hanno contribuito al calcolo complessivo.

Il C.M.L. ha inoltre segnalato l’incongruenza tra i codici riportati nel verbale INPS e le diagnosi testuali formulate. Applicando la formula di Balthazard per le patologie coesistenti, è stato determinato un grado di invalidità complessivo del 62%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il giudice ritiene il parere del consulente esente da censure, condivide la valutazione e respinge il ricorso, compensando le spese di lite per la complessità del quadro clinico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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