Omessa pronuncia sulle spese di C.T.U. e silenzio non concludente della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 20499 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di consulenza tecnica d’ufficio, la sentenza che definisce il giudizio deve pronunciarsi espressamente sulla loro ripartizione definitiva tra le parti, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., non potendo il silenzio al riguardo essere interpretato come decisione implicita di addossarle alla parte che le ha anticipate o come recepimento delle statuizioni del decreto di liquidazione. Le somme versate al consulente in esecuzione del decreto di liquidazione costituiscono spese giudiziali, ontologicamente distinte dal danno risarcibile, la cui regolazione definitiva compete al giudice del merito, che deve addossarle al soccombente o, ricorrendone i presupposti, compensarle. L’omessa statuizione su tali esborsi, se specificamente richiesti, integra il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Il Fatto

La proprietaria di un immobile aveva agito in giudizio contro l’ente previdenziale, proprietario dell’appartamento sovrastante, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d’acqua. Il Tribunale, accertata la responsabilità, aveva condannato l’ente al pagamento di una somma. La soccombente in parte, la proprietaria, aveva proposto appello, dolendosi dell’errata quantificazione del danno e chiedendo anche la rifusione delle somme versate al consulente tecnico d’ufficio a saldo dei compensi.

La Corte d’appello aveva accolto parzialmente il gravame, elevando la condanna risarcitoria ma omettendo di pronunciarsi sulla richiesta rifusione delle spese di C.T.U. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di statuire sulla domanda di rifusione dell’importo versato al consulente a saldo dei compensi. La censura è stata ritenuta fondata dalla Corte, che ha condiviso l’orientamento espresso dall’ordinanza Cass. n. 10804 del 2020, in consapevole contrasto con il diverso principio enunciato da Cass. n. 25817 del 2017.

Secondo tale orientamento, il silenzio della sentenza sulla sorte delle spese di C.T.U. non può mai considerarsi concludente, poiché non consente di stabilire se il giudice abbia inteso regolarle secondo il principio dell’art. 168 d.P.R. n. 115/2002, se abbia voluto compensarle o addossarle integralmente a una parte. Ogni esborso per l’ausiliario si articola in tre fasi distinte: l’anticipazione, la liquidazione e la ripartizione definitiva. Mentre le prime due sono governate dal decreto motivato del magistrato, che ha la funzione di dotare il consulente di un titolo esecutivo, la terza fase è ontologicamente distinta dalla regolazione delle spese di lite di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

La Corte ha evidenziato la netta autonomia tra il rapporto che lega le parti all’ausiliario e quello che intercorre tra i soli litiganti. L’obbligo di corrispondere il compenso al consulente grava su tutte le parti in solido, a prescindere dalle indicazioni del decreto di liquidazione. Ne consegue che la sentenza conclusiva deve misurarsi ex novo con il carico definitivo di tali spese, addossandole al soccombente o, ricorrendone i presupposti, compensandole. Alla luce di tali principi, il silenzio serbato sulla sorte degli esborsi per la C.T.U. non può essere interpretato come una decisione implicita, configurandosi il vizio di omessa pronuncia.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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