Inesistente obbligo comunitario di parità retributiva tra medici di medicina generale e specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23033 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile una responsabilità dello Stato per danni derivanti dall’attività di produzione normativa, salvo che questa abbia violato precetti di ordine sovranazionale. L’ordinamento comunitario non stabilisce la misura della remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione né quella degli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale, lasciando agli Stati membri la facoltà di determinarla. Non è pertanto rinvenibile un principio di parità di trattamento tra le due categorie, attesa la diversità di natura, contenuto e scopo dei rispettivi percorsi formativi. La previsione di trattamenti economici differenziati integra una scelta discrezionale del legislatore nazionale, la cui responsabilità può essere soltanto politica e non giuridica.
Il Fatto
Un gruppo di laureati in medicina, iscritti al corso post lauream di formazione in medicina generale tra il 1994 e il 2001, convenne in giudizio lo Stato italiano e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento del danno per aver percepito, durante il corso, una borsa di studio di importo inferiore a quella accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione. I ricorrenti lamentavano una disparità di trattamento ritenuta discriminatoria e contraria alle disposizioni comunitarie, quantificando il danno in una somma per ciascun anno di corso.
Il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e rigettò la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, escludendo l’esistenza di un principio comunitario che imponesse una remunerazione predefinita. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione e i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione delle norme in materia di risarcimento da omesso recepimento di direttive comunitarie e alla dedotta disparità di trattamento. La censura è stata ritenuta infondata: la pretesa risarcitoria si fondava sull’assunto di un obbligo comunitario di trattare paritariamente i medici di medicina generale e gli specializzandi, ma si tratta di un diritto immaginario. La responsabilità dello Stato non è concepibile con riferimento all’attività di produzione normativa, eccezion fatta per la violazione di precetti sovranazionali; nel caso di specie, l’ordinamento comunitario non contiene alcuna norma che stabilisca l’adeguata remunerazione delle due categorie.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, secondo cui l’obbligo di adeguata remunerazione di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente di desumere la misura di tale remunerazione dal diritto comunitario. Ha altresì escluso la sussistenza di un principio comunitario di parità tra le due figure, poiché la materia è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri: in mancanza di vincoli comunitari, ciascuno Stato conserva la facoltà di graduare la remunerazione come ritiene più opportuno.
La Corte ha inoltre evidenziato la diversità delle situazioni giuridiche: il corso di formazione in medicina generale è finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, mentre la scuola di specializzazione consente di conseguire un titolo che legittima alla libera professione e all’attività di specialista del S.S.N. I corsi sono organizzati rispettivamente da Regioni e Università, e la formazione non equivale alla specializzazione. La previsione di trattamenti economici differenziati risulta quindi giustificata dalla diversità di natura, contenuto e scopo dei percorsi.
Quanto al secondo motivo, concernente il mancato adeguamento triennale e la mancata rivalutazione della borsa di studio, la Corte lo ha ritenuto una manifestazione della pretesa di essere risarciti per una scelta di politica legislativa non imposta dall’ordinamento sovranazionale né costituzionalmente necessitata, condotta esulante dal novero dei fatti illeciti. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese, liquidate in euro 28.200, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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