La promessa del fatto del terzo non cumula indennizzo e risarcimento (Cass. civ. Sez. 3 n. 22125 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promessa del fatto del terzo di cui all’art. 1381 c.c. determina in capo al promittente una duplice obbligazione: l’impegno ad attivarsi con diligenza affinché il terzo tenga il comportamento promesso e l’obbligo di corrispondere un indennizzo al promissario per il solo fatto oggettivo del mancato conseguimento del risultato, indipendentemente dall’imputabilità del rifiuto del terzo. Il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie presuppone, invece, il colpevole inadempimento dell’obbligazione di facere. Le due tutele sono alternative, non cumulative, poiché fondate su causae petendi differenti. L’applicazione dell’art. 1381 c.c. non richiede l’individuazione nominativa del terzo, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile sulla base di criteri oggettivi, ma la verifica di tale requisito costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile, aveva richiesto alla società di gestione del servizio idrico l’allaccio alla rete, accettando il preventivo e pagando il contributo. Nonostante i solleciti, la società non concludeva il contratto di somministrazione, adducendo la necessità di acquisire nullaosta e autorizzazioni da enti terzi.
Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’Appello, in riforma, accertava l’inadempimento dell’obbligo di contrarre ex art. 2597 c.c., condannando la società al risarcimento, ma escludeva l’ulteriore condanna per responsabilità da promessa del fatto del terzo, per la mancata individuabilità dei terzi inadempienti e il rischio di duplicazione risarcitoria. Avverso tale capo della sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2597 e 1381 c.c., contestando l’esclusione della promessa del fatto del terzo. La Corte ribadisce la struttura duale dell’obbligazione e chiarisce che l’indennizzo è dovuto per il mancato risultato promesso, mentre il risarcimento postula una condotta colpevole del promittente; le tutele, pertanto, non cumulabili, escludono il rischio di duplicazione.
Quanto alla determinatezza del terzo, la Corte afferma che l’art. 1381 c.c. non esige l’individuazione nominativa, bastando la determinabilità su criteri oggettivi, ma la relativa verifica è un apprezzamento di fatto del giudice di merito. Nel caso di specie, la statuizione della Corte territoriale, che ha escluso la sussistenza del requisito, non è sindacabile in sede di legittimità nei termini del vizio di motivazione, non essendo stato evocato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nei suoi esatti confini.
Il secondo motivo, volto a censurare l’omesso esame dei nullaosta rilasciati nel tempo, è dichiarato inammissibile: il ricorrente non individua un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, ma prospetta una diversa lettura delle emergenze probatorie, sollecitando un nuovo apprezzamento di merito.
Il terzo motivo, sulla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., è infondato. La Corte d’Appello ha esplicitato i criteri adottati, valorizzando durata del mancato allaccio e natura essenziale della fornitura; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei criteri giuridici e alla non apparenza della motivazione, che nel caso sussiste.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1381 c.c. – Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
- Art. 2597 c.c. – Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso