Limiti della fede privilegiata del verbale di accertamento e onere della querela di falso (Cass. civ. Sez. 2 n. 22123 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione attestante la pendenza di una querela di falso proposta dopo la pronuncia della sentenza impugnata non può essere depositata in sede di legittimità come documento nuovo, con conseguente inapplicabilità della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. Il verbale di accertamento dell’infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento. Non può essere attribuita fede privilegiata ai giudizi valutativi né alla menzione di circostanze avvenute in presenza del pubblico ufficiale che si risolvano in suoi apprezzamenti personali. L’individuazione del trasgressore compiuta dal verbalizzante in via opinativa non è coperta da fede privilegiata: la sua contestazione non richiede la querela di falso.

Il Fatto

Il ricorrente, Fulvio Tuttolomondo, aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione dell’art. 158, comma 2, lett. a), cod. della strada, per aver parcheggiato allo sbocco di un passo carrabile. Il Giudice di Pace prima e il Tribunale di Palermo poi rigettarono la sua domanda. Il giudice d’appello ritenne la qualità di trasgressore non contestata al momento della notifica del verbale e considerò necessario proporre querela di falso per contestare le circostanze in esso consacrate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la rilevanza della pendenza di una querela di falso proposta dopo la sentenza impugnata, non potendo questa essere depositata come documento nuovo in sede di legittimità, con conseguente inapplicabilità della sospensione necessaria di cui all’art. 295 cod. proc. civ.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata interruzione del giudizio per la morte del proprietario del veicolo, è stato ritenuto infondato. Il giudice di legittimità ha ribadito che il decesso di un concorrente nell’infrazione determina l’estinzione della stessa solo nei suoi riguardi, senza riverberare effetti negativi sull’altra parte. Ha inoltre evidenziato che la mancata interruzione non configura una delle ipotesi di rimessione necessaria di cui all’art. 354 cod. proc. civ.

Con riferimento al quarto motivo, accolto, la Corte ha chiarito il limite della fede privilegiata del verbale di accertamento dell’infrazione. Tale atto fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver avvenuto in sua presenza, ma non dei giudizi valutativi o delle circostanze la cui percezione è mediata da un suo apprezzamento personale. Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto che l’agente avesse verificato direttamente che il ricorrente fosse alla guida del veicolo, mentre dalla motivazione risultava che quest’ultimo era sopraggiunto solo dopo l’accertamento dell’infrazione. L’individuazione del trasgressore era quindi frutto di una valutazione opinativa non coperta da fede privilegiata, con la conseguenza che la sua contestazione non necessitava di querela di falso e la prova testimoniale doveva essere ammessa.

Per queste ragioni, la Corte ha accolto il quarto motivo, assorbiti il secondo e il terzo, rigettato il primo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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