Passaggio da bassa a media tensione configura nuova connessione e non adeguamento (TAR Lombardia n. 2593 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore della connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione, l’adeguamento di una connessione esistente, ai sensi dell’art. 12, comma 12.4, del TICA, presuppone l’identità del livello di tensione tra connessione preesistente e connessione richiesta. Il passaggio dalla bassa alla media tensione, reso necessario dall’immissione di una potenza di gran lunga superiore ai limiti della bassa tensione, comporta una diversa infrastruttura di connessione e integra pertanto una nuova connessione, con applicazione del corrispettivo secondo i criteri dei commi 12.2 e 12.3 del medesimo articolo. Il rilievo meramente geografico dell’identità del punto di consegna o del tracciato non è sufficiente a qualificare la richiesta come adeguamento, poiché il giudizio non può prescindere dagli aspetti tecnici del progetto e dall’impatto sulla rete della potenza immessa in media tensione.
Il Fatto
La controinteressata, titolare di una connessione in prelievo in bassa tensione di 1,7 kW identificata da un determinato POD, presentava al gestore di rete una domanda di connessione per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di 900 kW da realizzare nel comune di Gubbio. Il gestore trasmetteva un primo preventivo di circa € 162.394,03, calcolato con la formula prevista per le nuove connessioni in cavo interrato, e successivamente un secondo preventivo di circa € 154.059,44, riferito alle nuove connessioni in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea. La richiedente contestava l’applicazione di tali formule, sostenendo che si trattasse di adeguamento di connessione esistente e che il corrispettivo andasse determinato ai sensi dell’art. 12, comma 12.4, del TICA.
L’Autorità accoglieva il reclamo, ritenendo che l’impianto si sarebbe connesso nel medesimo punto di consegna già esistente, senza realizzazione ex novo della connessione e senza necessità di cambio del POD. Il gestore impugnava la deliberazione davanti al TAR Lombardia, contestando l’erroneità dei presupposti in fatto e in diritto e il travisamento della fattispecie, per avere l’Autorità considerato il solo profilo localizzativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del gestore di rete come soggetto concessionario in regime di monopolio legale, con i conseguenti obblighi di contrarre e di connessione ai sensi dell’art. 2597 cod. civ. e dell’art. 9 del d.lgs. n. 79/1999. Ricostruisce quindi la disciplina del TICA e il riparto dei corrispettivi tra nuove connessioni e adeguamenti, rilevando che l’art. 2, comma 3, del TICA distingue i livelli di tensione in funzione della potenza in immissione richiesta.
Su questa base il Tribunale esclude che la fattispecie possa essere ricondotta all’adeguamento di una connessione esistente. La disposizione invocata dall’Autorità e dalla controinteressata presuppone l’identità del livello di tensione, con i limiti di potenza propri della bassa tensione. Il passaggio da 1,7 kW in bassa tensione a 900 kW in media tensione implica invece una diversa infrastruttura: il punto di consegna in media tensione è fisicamente costituito da una cabina di tipo box, con locale misura e contatore di media tensione, in luogo del preesistente vano contatore.
Il Collegio valorizza le risultanze tecniche del progetto, dalle quali emerge che la posa dei cavi in bassa tensione non è sovrapponibile a quella in media tensione, essendo prescritte profondità e modalità esecutive differenti. Ne consegue la necessità di realizzare ex novo un tratto di rete in media tensione e la cabina di consegna. L’identità del punto di consegna e l’assenza di lavori di scavo non assumono quindi rilievo decisivo.
Quanto all’art. 6, comma 6.7, del TICA, il Tribunale ne esclude l’applicabilità, poiché la richiesta comporta interventi sul punto di connessione e sulla rete esistente e la realizzazione di una connessione in media tensione diversa da quella preesistente in bassa tensione. Irrilevante è anche il rilievo dell’Autorità sulla distinzione tra punto di inserimento e punto di consegna, giacché la richiedente ha essa stessa realizzato la cabina necessaria all’incremento di potenza da bassa a media tensione.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della deliberazione del 13 aprile 2017 n. 234/2017/E/eel. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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