Compenso patrocinio a spese dello Stato: la fase di esame e studio non si esaurisce prima dell’udienza di convalida (Cass. civ. Sez. 2 n. 22764 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non è vincolato alle tariffe del d.m. n. 55/2014, ma non può negare il compenso per la fase di esame e studio degli atti sul presupposto che l’attività difensiva sia stata svolta prima dell’istanza di ammissione al beneficio, dovendosi ritenere che l’attività d’udienza comprenda necessariamente anche lo studio pregresso. L’elencazione delle attività ricomprese nella fase introduttiva di cui all’art. 12, comma 3, lett. b), d.m. n. 55/2014 non è tassativa e include tutte le attività che precedono l’avvio della discussione, ancorché svolte in forma orale. L’omessa pronuncia su una domanda non sussiste quando la decisione ne implichi il rigetto, ma il mancato esame può costituire vizio di motivazione.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, aveva prestato assistenza nell’udienza di convalida dell’arresto e nel successivo giudizio abbreviato, predisponendo altresì uno schema di richiesta di accesso a tale rito. Il tribunale aveva liquidato un compenso inferiore a quello richiesto, escludendo la remunerazione per la fase di esame e studio e per la fase introduttiva del giudizio abbreviato. L’opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 era stata respinta, con motivazione basata sulla natura non vincolante dei parametri ministeriali e sulla scarsa complessità dell’attività svolta. Il difensore aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 12 d.m. n. 55/2014.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in ragione della loro connessione. Ha innanzitutto chiarito che il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando dalla lettura della decisione è possibile ricavare implicitamente che la domanda è stata disattesa, richiamando il principio per cui il mancato esame di un’eccezione, se incompatibile con la statuizione adottata, configura non una violazione dell’art. 112 c.p.c. ma un vizio di motivazione, come affermato da Cass. n. 24953 del 2020 e Cass. n. 12131 del 2023.

La Corte ha poi precisato la natura del rimedio di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, qualificandolo non come atto di impugnazione ma come introduzione di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, senza superare la somma richiesta, come stabilito da Cass. n. 30481 del 2025 e Cass. n. 1470 del 2018.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla mancata remunerazione dell’attività di predisposizione della richiesta di rito abbreviato, rilevando che il provvedimento impugnato non aveva fornito alcuna motivazione idonea a giustificare tale esclusione. Ha inoltre evidenziato che l’elencazione contenuta nell’art. 12, comma 3, lett. b), d.m. n. 55/2014 non è tassativa, comprendendo tutte le attività che precedono la discussione, anche se svolte oralmente, come già affermato da Cass. n. 16946 del 2026 e Cass. n. 8414 del 2023.

Con riferimento all’attività prestata per l’udienza di convalida, la Corte ha censurato la decisione che aveva limitato il compenso all’attività successiva all’istanza di ammissione al beneficio, osservando che l’attività d’udienza comprende necessariamente lo studio pregresso degli atti e che la fase di esame e studio non si esaurisce prima della convalida, ma prosegue anche durante l’udienza e nelle immediate susseguenze, in prospettiva della scelta del rito.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Genova in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame della vicenda alla luce dei principi indicati, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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