Nel patrocinio a spese dello Stato la mancata comunicazione della variazione reddituale comporta sempre la revoca (Cass. civ. Sez. 2 n. 22760 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 112, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002 attribuisce al magistrato un potere-dovere di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ad esercizio vincolato: la mancata comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito, nei termini previsti dall’art. 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione non comunicata risulti determinativa del superamento della soglia reddituale.
La disposizione di cui all’art. 79 si applica esclusivamente alla fase di ammissione al beneficio e risponde all’esigenza di limitare la norma di favore ai soli soggetti che si trovino effettivamente nelle condizioni reddituali previste dalla legge; la diversa previsione dell’art. 112 attiene, invece, alla permanenza dei presupposti per l’intera durata del giudizio e fino alla liquidazione, gravando la parte dell’onere di comunicare le variazioni del proprio reddito verificatesi nel corso del processo. L’eventuale omissione non può essere superata attraverso l’esercizio di un potere di acquisizione officioso, ammesso soltanto per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario.
Il Fatto
Il Tribunale di Grosseto accoglieva l’opposizione proposta dal beneficiario, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo al difensore il compenso e compensando le spese del giudizio di opposizione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo la violazione dell’art. 112, lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione delle variazioni reddituali del soggetto ammesso al beneficio. La parte controricorrente resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, osservando che il giudice dell’opposizione aveva erroneamente esteso all’art. 112 il riferimento alle “variazioni rilevanti” del reddito contenuto nell’art. 79, lett. d), nonostante la norma sulla revoca non contenga alcuna qualificazione della rilevanza della variazione non comunicata.
Le due disposizioni, ad avviso della Corte, non sono analoghe e rispondono a diverse rationes. L’art. 79, applicabile alla fase di ammissione, impone alla parte di comunicare le variazioni che comportino il superamento della soglia reddituale prevista per l’accesso al beneficio. L’art. 112, primo comma, lett. a), invece, disciplina un potere-dovere di revoca ad esercizio vincolato, dal momento che il legislatore non ha previsto una facoltà del giudice ma l’obbligo di revocare il beneficio al ricorrere delle ipotesi tipizzate.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. Sez. 6-1, n. 9727 del 2022, secondo cui la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale, precisando che la parte è onerata di dimostrare la permanenza dei presupposti per l’ammissione per tutta la durata del giudizio e fino alla liquidazione.
La Corte ha infine escluso che l’omissione possa essere superata tramite l’acquisizione officiosa, sulla scorta di Cass. Sez. 6-2, n. 15458 del 2020 e Cass. Sez. 2, n. 1712 del 2024, precisando che tale potere è ammesso soltanto nel diverso caso in cui si intenda verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Poiché nel caso di specie era pacifico che il beneficiario non aveva comunicato la variazione del proprio reddito intervenuta nel corso del giudizio, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’art. 112, senza procedere ad una lettura collegata con l’art. 79. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio al Tribunale di Grosseto, in differente composizione.
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Nota della Redazione
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