Oneri istruttori officiosi nella liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 22762 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è investito di poteri istruttori officiosi che gli impongono di decidere causa cognita, senza limitarsi alla meccanica applicazione della regola formale fondata sull’onere della prova. Il potere attribuito dall’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari costituisce, pertanto, un potere-dovere riferito alla determinazione non solo del quantum ma anche dell’an del compenso. Ne consegue che il diniego di liquidazione non può fondarsi esclusivamente sulla mancata allegazione, da parte del difensore istante, dell’attività difensiva svolta, quando gli atti del procedimento sottostante siano comunque nella disponibilità del giudice.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, depositava presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari un’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta, corredata dal provvedimento di ammissione, dal decreto di citazione a giudizio e dalla documentazione delle spese di trasferta. Il g.i.p. rigettava l’istanza sul rilievo che non risultava svolta alcuna attività difensiva.
L’avvocato proponeva quindi opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale rigettava l’opposizione, osservando che l’istanza non indicava alcun atto difensivo idoneo a fondare il diritto al compenso e che, comunque, il riconoscimento delle spese di trasferta ostava con il disposto dell’art. 82, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, illustrato da memoria, cui il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando l’errore compiuto dal giudice di merito nell’aver escluso il diritto alla liquidazione del compenso in ragione della sola mancata documentazione dell’attività difensiva allegata all’istanza.
Nel procedimento di opposizione disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il giudice non è vincolato alla regola dispositiva, ma è investito di poteri istruttori officiosi. Tali poteri, come già affermato da Cass. n. 2404/2024, sussistono con riguardo alla determinazione non solo del quantum ma anche dell’an del compenso: il giudice deve cioè accertare d’ufficio se l’attività difensiva sia stata effettivamente svolta.
La S.C. ha richiamato, in termini aderenti alla vicenda, Cass. n. 23133/2021, secondo cui la locuzione “può” contenuta nell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 non esprime una mera discrezionalità, bensì un vero e proprio potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni, al fine di decidere senza fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova. In applicazione di tale principio, la stessa Cass. n. 23133/2021 aveva cassato la decisione che aveva confermato il diniego solo perché le richieste del difensore non risultavano allegate, pur potendo il giudice reperirle autonomamente nel fascicolo del procedimento di cui aveva disponibilità.
Nel caso di specie, gli atti del procedimento penale davano contezza dell’esistenza di un’attività difensiva remunerabile alla luce della partecipazione del difensore all’interrogatorio dell’indagato; ciò rendeva necessario l’esercizio dei poteri istruttori officiosi e non consentiva di fondare il diniego sulla sola mancanza di produzioni documentali.
Nota della Redazione
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