Inderogabilità dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese per cause previdenziali di valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23104 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie previdenziali relative al diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, il valore della causa è indeterminabile e, ove la complessità sia bassa, la liquidazione va effettuata applicando lo scaglione tariffario compreso tra € 25.001 ed € 52.000. I valori minimi previsti dal DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, sono inderogabili: il giudice non può liquidare compensi al di sotto di essi, né omettere di riconoscere le fasi processuali effettivamente svolte. In caso di riunione di procedimenti, le attività difensive compiute prima della riunione vanno liquidate separatamente per ciascun giudizio, mentre un’unica fase decisoria va riconosciuta dopo la riunione. La fase di trattazione/istruzione è ineludibile, a prescindere dall’espletamento dell’istruzione probatoria.
Il Fatto
A seguito dell’accoglimento parziale dell’appello proposto da due lavoratori contro la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, la Corte d’appello di Napoli aveva rideterminato le spese di lite del primo grado in € 2.587,50, applicando però uno scaglione tariffario inferiore a quello corretto per le cause di valore indeterminabile e omettendo la liquidazione di alcune fasi processuali in relazione ai due giudizi di primo grado, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che nelle controversie previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa va applicato lo scaglione tariffario tra € 25.001 ed € 52.000, come già chiarito da precedenti pronunce. L’errore della Corte territoriale è consistito nell’aver utilizzato lo scaglione inferiore, liquidando compensi al di sotto dei minimi tariffari.
La Corte ha ribadito il principio della inderogabilità dei valori minimi dei parametri ministeriali, richiamando il quadro giurisprudenziale consolidato, precisando che il giudice non può diminuire di oltre il 50% i valori medi delle tabelle e che eventuali deroghe sono possibili solo rispetto ai valori massimi.
Quanto alle singole fasi, la Corte ha chiarito che le attività difensive compiute prima della riunione dei fascicoli vanno liquidate separatamente per ciascun procedimento, riconoscendo per entrambi le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruzione, quest’ultima considerata ineludibile anche in assenza di istruzione probatoria. Dopo la riunione va riconosciuta un’unica fase decisoria, che ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni, il deposito di memorie e l’esame del provvedimento conclusivo.
All’esito, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha riliquidato le spese del primo grado in complessivi € 6.056,00 per i due procedimenti riuniti. Ha inoltre rideterminato le spese del giudizio d’appello in € 1.457,50, applicando i parametri del DM n. 147/2022, vigenti ratione temporis, e ha liquidato le spese del giudizio di legittimità in € 1.000,00.
Nota della Redazione
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