Accordo divorzile stipulato all’estero: il trasferimento in Italia del creditore non radica la giurisdizione italiana (Cass. SU 24016/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 24016/2026, data di pubblicazione 24 luglio 2026 (R.G.N. 8875/2025) – Primo Presidente f.f. Lorenzo Orilia, Relatore Cristiano Valle.
Il principio di diritto
Ai fini del forum destinatae solutionis, sono “portabili” al domicilio del creditore soltanto le obbligazioni pecuniarie liquide; quando il credito è illiquido, l’obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (art. 1182, comma 4, c.c.). I principi di prevedibilità e certezza del diritto, unitamente alla necessità di interpretare restrittivamente le deroghe al foro generale del domicilio del convenuto, precludono che lo spostamento postumo della residenza del creditore possa attrarre in Italia l’esecuzione di un accordo divorzile stipulato all’estero e soggetto all’ordinamento di un diverso Paese.
Il fatto
Un cittadino straniero domiciliato in Italia agiva davanti al Tribunale di Genova nei confronti della ex moglie, di altra nazionalità, per il rendiconto e l’adempimento di un accordo – qualificato come “mandato a vendere” un immobile situato all’estero – concluso nell’ambito di un divorzio consensuale pronunciato da un tribunale estero, chiedendo il pagamento del ricavato della vendita. Radicava la giurisdizione italiana sul criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (art. 7, n. 1, Reg. UE n. 1215/2012), coincidente con il proprio domicilio.
Il Tribunale, nella contumacia della convenuta, accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Genova confermava. La ex moglie ricorreva per cassazione con tre motivi, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice italiano; anche il Procuratore generale concludeva in tal senso.
La motivazione
Le Sezioni Unite accolgono il primo motivo. La questione di giurisdizione è scrutinabile benché non sollevata in primo grado, essendo la convenuta rimasta contumace e avendola proposta con la prima difesa in appello, senza formazione di giudicato (art. 11 legge n. 218/1995; Sez. U. n. 22035/2014). Nel merito, l’accordo – stipulato all’estero da soggetti ivi residenti, avente ad oggetto un immobile situato all’estero e regolato dalla legge di quello Stato – non può essere considerato un semplice mandato a vendere, ma un accordo divorzile con effetti patrimoniali, collegato al provvedimento straniero su affidamento e mantenimento delle figlie.
Il forum destinatae solutionis presuppone un credito liquido; nella specie il credito è illiquido, poiché la base di calcolo – il ricavato netto della futura vendita, da decurtare di una serie di oneri e spese, tra cui l’estinzione di un mutuo residuo – è indeterminata ab origine, sicché l’obbligazione va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (art. 1182, comma 4, c.c.; Sez. U. n. 17989/2016). Il trasferimento postumo e discrezionale della residenza del creditore in Italia non integra un criterio oggettivo di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana, tanto più a fronte del provvedimento straniero sull’assetto familiare.
Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna il controricorrente alle spese dei giudizi di appello e di legittimità.
Implicazioni pratiche
La giurisdizione sull’adempimento di un accordo divorzile con effetti patrimoniali, stipulato all’estero tra soggetti ivi residenti e soggetto a legge straniera, non può essere attratta in Italia per il solo fatto che il creditore vi abbia trasferito la residenza dopo la stipula. Il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (forum destinatae solutionis) opera solo per i crediti liquidi; per i crediti illiquidi vale il foro del domicilio del debitore (art. 1182, comma 4, c.c.). Nel contenzioso familiare transnazionale, la qualificazione dell’accordo e la liquidità del credito sono quindi decisive per individuare il giudice munito di giurisdizione.
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