Licenziamento illegittimo senza intento ritorsivo regime sanzionatorio da riesaminare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23750 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova del carattere ritorsivo del recesso grava sul lavoratore, il quale deve dimostrare elementi specifici che lascino ritenere con sufficiente certezza che l’intento di rappresaglia abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale. L’esclusione di tale intento, una volta passata in giudicato la statuizione che lo esclude, è incompatibile con l’applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970, la quale presuppone la nullità del licenziamento. In presenza di un licenziamento meramente illegittimo, il giudice del rinvio deve selezionare il regime sanzionatorio tra quelli previsti dai commi 4 e 5 della medesima disposizione. È, infine, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si prospetti un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso al giudice di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio.
Il Fatto
La società aveva intimato alla lavoratrice un licenziamento per riorganizzazione del personale amministrativo e soppressione del posto, preceduto dalla risoluzione del rapporto con altre quattro dipendenti amministrativi, circostanza che aveva già consentito il riallineamento dei costi e una ripresa economica. La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, escludendo ogni profilo ritorsivo, e ha applicato la tutela reintegratoria piena con condanna al risarcimento del danno. La società ha impugnato la decisione in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, con cui la società denunciava la violazione degli artt. 3 legge n. 604/1966 e art. 41 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiesto la prova di una crisi economica, laddove la ragione del recesso consisteva in una situazione di eccedenza del personale amministrativo rispetto alle esigenze aziendali. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente prospettava, infatti, un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, attività preclusa nel giudizio di legittimità, che non può essere rimesso in discussione l’apprezzamento del quadro istruttorio compiuto dal giudice di merito, richiamando il principio di cui a Cass. n. 10927/2024.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati invece ritenuti fondati. La Corte territoriale, dopo aver escluso il carattere ritorsivo del licenziamento, aveva applicato la tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/1970, che presuppone però l’accertamento della nullità del recesso. Tale esito è contraddittorio rispetto alla statuizione, ormai passata in giudicato, che ha escluso l’intento ritorsivo con efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale.
La Corte ha precisato che l’onere della prova del carattere ritorsivo grava sul lavoratore e che tale intento deve avere efficacia determinativa esclusiva, richiamando i precedenti di Cass. nn. 10047/2004 e Cass. n. 18283/2010. L’esclusione della nullità del licenziamento impone, pertanto, di applicare il regime sanzionatorio previsto per le ipotesi di illegittimità, demandando al giudice del rinvio la scelta tra la tutela di cui ai commi 4 o 5 dell’art. 18 legge n. 300/1970.
In accoglimento del secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la determinazione del regime sanzionatorio applicabile alla luce dell’accertata illegittimità del licenziamento.
Nota della Redazione
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