L’assenza per malattia senza presupposti legittimanti costituisce danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 112 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contabile, l’assenza dal servizio per malattia protrattasi in carenza dei presupposti legittimanti integra un’ipotesi di danno erariale, consistente nella percezione indebita degli emolumenti retributivi corrisposti per i periodi di ingiustificata assenza. L’accertamento del fatto illecito può essere validamente fondato su elementi indiziari che presentino i caratteri della gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 2729 c.c., risultando sufficiente, secondo il principio della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non”, che la prova offerta dal pubblico ministero contabile convinca il giudice dell’elevata probabilità della verificazione dell’evento dannoso. Il giudice contabile può legittimamente porre a fondamento della propria decisione anche prove atipiche, quali le risultanze istruttorie emerse nel processo penale, in virtù del principio di “circolarità delle prove”, del libero convincimento e dell’assenza di un numerus clausus dei mezzi di prova, dovendo tuttavia operare un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti, anche ai fini della quantificazione del danno.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conveniva in giudizio un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, al quale era contestata l’indebita percezione di emolumenti stipendiali per complessivi 433 giorni di malattia, fruiti in tre distinti periodi compresi tra il 2020 e il 2022, in assenza dei presupposti legittimanti. L’azione risarcitoria, fondata sugli esiti delle indagini svolte dalla Procura militare e su una consulenza tecnica medico-legale, evidenziava come, nel corso delle assenze, il militare si fosse dedicato ad attività e spostamenti incompatibili con lo stato di malattia, anche fuori provincia e regione.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’appellante al pagamento di euro 46.798,70, detratto l’importo di euro 626,65 già versato in sede penale per specifiche giornate di assenza ritenute false. Avverso tale sentenza proponeva appello il militare, deducendo la motivazione apparente della pronuncia e l’erronea quantificazione del danno, non conforme a quella operata dal giudice penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello ha disatteso entrambi i motivi di gravame, ritenendo l’appello infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando come i primi giudici avessero compiutamente illustrato l’iter logico-argomentativo a sostegno della condanna, richiamando specifici atti istruttori: la nota dell’8 aprile 2022 con la ricostruzione degli spostamenti, i tabulati telefonici che attestavano l’aggancio a celle lontane dal domicilio e le transazioni commerciali effettuate in luoghi diversi da quelli di residenza.
La Corte ha valorizzato la portata probatoria degli indizi, qualificandoli come gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., evidenziando come, nella materia della responsabilità contabile, trovi applicazione il principio della preponderanza dell’evidenza, per cui il nesso causale può essere ricostruito anche mediante prove presuntive che dimostrino l’elevata probabilità dell’evento, richiamando il precedente di Sez. II app. 30 aprile 2026, n. 78. A corroborare il quadro probatorio, la Corte ha richiamato la consulenza medico-legale, dalla quale emergeva che le lesioni che avevano determinato gli accessi al pronto soccorso erano suscettibili di stabilizzazione in un lasso temporale di gran lunga inferiore ai periodi di malattia fruiti, senza che l’appellante avesse opposto alcuna valida considerazione di segno contrario.
In ordine al secondo motivo, concernente la quantificazione del danno, la Corte ha ribadito l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, affermando la legittimità dell’utilizzo delle risultanze istruttorie penali quali prove atipiche, in virtù del principio di circolarità delle prove e dell’assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, come chiarito da Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2015, n. 13229. Tuttavia, il giudice contabile è tenuto a operare un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, che aveva fondato la condanna per l’intero periodo di 433 giorni sulla base del calcolo effettuato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, detraendo solo la somma già corrisposta in sede penale per le giornate specificamente riconosciute come false.
La Corte ha pertanto rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata e ponendo le spese del grado a carico dell’appellante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c..
Nota della Redazione
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