Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 10 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio contabile, in assenza di una disposizione espressa, l’istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione in forza del rinvio dinamico alle disposizioni del codice di procedura civile operato dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. Esso costituisce una modalità atipica di definizione della causa e presuppone, sul piano sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Ne consegue che un’eventuale pronuncia di merito sarebbe priva di qualsiasi utilità per le parti. Il giudice dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e, in ordine alle spese, può disporne la compensazione in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia e della condotta collaborativa dell’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio con diritto a trattamento pensionistico di inabilità liquidato con il sistema misto a decorrere dal 04.10.2018, propone ricorso innanzi alla Corte dei conti. Alla data del 31.12.1995 non poteva far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni: la pensione era stata quindi calcolata in parte con il sistema retributivo, per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, e in parte con il sistema contributivo per quelle maturate dal 01.01.1996.
Il ricorrente assume che l’INPS abbia applicato l’aliquota prevista per il personale civile ex art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella più favorevole prevista per il personale militare dall’art. 54 del medesimo d.P.R., e chiede la riliquidazione della pensione con le differenze arretrate dalla mensilità di ottobre 2018. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo del 23.06.2020, agisce in via giudiziale. L’INPS, costituendosi, eccepisce la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto alla riliquidazione e al pagamento delle differenze con il cedolino di febbraio 2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico prende atto della richiesta concorde di entrambe le parti e verifica la sussistenza dei presupposti per dichiarare estinto il giudizio. Ricorda che l’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in mancanza di una previsione espressa, opera anche nel processo contabile in virtù del rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 7, comma 2, del c.g.c., oltre che per l’elaborazione giurisprudenziale consolidatasi su tale modalità di definizione.
Il percorso argomentativo si fonda su un duplice richiamo. Da un lato la giurisprudenza contabile, che ha ripetutamente riconosciuto l’ammissibilità dell’istituto; dall’altro la Corte di Cassazione, che ne ha precisato la natura di modalità atipica di definizione della causa. Questa presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la successiva carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Nel caso concreto, l’INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto, come peraltro rappresentato dallo stesso ricorrente nelle note d’udienza. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sulla regolazione delle spese, il giudice accoglie la richiesta di compensazione avanzata dall’ente previdenziale, valorizzando le oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia nonché la condotta collaborativa tenuta dall’INPS. Le spese sono dunque integralmente compensate.
Nota della Redazione
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