Omessa comunicazione dell’appartenenza ad associazione massonica e obbligo del dipendente pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24875 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 62/2013 impone al dipendente pubblico di segnalare tempestivamente l’adesione o l’appartenenza ad associazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con l’attività dell’ufficio, al fine di consentire all’Amministrazione una valutazione preventiva dei profili di conflitto di interesse. Tale obbligo non presuppone la dimostrazione di specifici episodi di infedeltà o di concreta interferenza, essendo integrato dalla mera omissione della comunicazione richiesta. L’obbligo non contrasta con l’art. 8, legge n. 300/1970, poiché non concerne opinioni politiche, religiose o sindacali ed è funzionale alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente pubblico, i cui doveri di lealtà, imparzialità e trasparenza trovano fondamento nell’art. 54 d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, con mansioni di capo area contenzioso presso la Direzione Provinciale, veniva sottoposto a sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per trenta giorni per aver omesso di comunicare l’assunzione della carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche riconducibili al Grande Oriente d’Italia, carica mantenuta anche dopo la contestazione dell’addebito. Il Tribunale, ritenuta sussistente la fattispecie, rideterminava la sanzione nella multa di importo pari a tre ore di retribuzione, ritenendo sproporzionata la sospensione. La Corte d’Appello, accogliendo l’appello incidentale del lavoratore, annullava integralmente la sanzione, escludendo la sussistenza dell’illecito per mancanza di prove circa l’interferenza dell’attività associativa con i doveri d’ufficio e per la genericità della disposizione aziendale che imponeva la comunicazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo proposto dall’Amministrazione, incentrato sulla violazione dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 62/2013. La Suprema Corte ha chiarito che tale disposizione impone un obbligo di comunicazione finalizzato a consentire all’Amministrazione di valutare i possibili conflitti di interesse, e non presuppone l’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare. La norma non richiede, pertanto, la dimostrazione di specifici episodi di infedeltà, essendo sufficiente l’omessa comunicazione dell’appartenenza ad un sodalizio che, come quello massonico, imponga obblighi di stringente fedeltà potenzialmente confliggenti con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico gravanti sul dipendente.

La Corte ha evidenziato come il riferimento normativo all’irrilevanza del carattere riservato dell’associazione confermi che l’obbligo riguarda anche quei consessi originariamente connotati da aspetti di segretezza e da rituali iniziatici, citando, a sostegno, i precedenti delle Sezioni Unite nn. 1736 e 369 del 1998 in materia di divieto di appartenenza massonica per i magistrati, pur precisando che tale divieto non può assumere valore parametrico per gli altri dipendenti pubblici.

La decisione ha inoltre valorizzato la peculiare disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali, di cui al d.P.R. n. 18/2002, che introduce un regime di incompatibilità e di doveri di trasparenza più rigoroso rispetto a quello generale, in ragione della necessità di garantire l’indipendenza e la terzietà di tali dipendenti. In tale contesto, l’obbligo di comunicazione dell’appartenenza associativa è stato ritenuto funzionale alla verifica dell’attitudine professionale del lavoratore e non contrastante con l’art. 8, legge n. 300/1970, in quanto volto a consentire il controllo sull’eventuale interferenza con l’attività dell’ufficio. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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