Inquadramento autista soccorritore CRI e differenze retributive: no alle mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24881 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata dalla Corte di cassazione con cognizione piena solo nei limiti in cui il giudicato stesso sia riprodotto nel ricorso, in forza del principio di autosufficienza, dovendo il ricorrente riportare il testo integrale della pronuncia, con richiamo congiunto di motivazione e dispositivo. Inoltre, la contrattazione integrativa non può trasporre automaticamente una figura professionale da un’area all’altra, sicché non spettano le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori qualora manchi la prova di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità, come richiesti dalla contrattazione collettiva. L’accertamento della condotta di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione. La CTU non è mezzo istruttorio in senso proprio e non può supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova delle parti.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa con la qualifica di autisti soccorritori, proponevano opposizione allo stato passivo per il riconoscimento di differenze retributive tra la qualifica A2, indicata nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la superiore qualifica B1. La pretesa traeva fondamento dallo svolgimento esclusivo e ininterrotto delle mansioni di autista soccorritore sin dal primo contratto e dalla riferibilità delle stesse all’area B, posizione economica B1, in forza dell’art. 12 del CCNI dell’Ente CRI 2006-2009.
Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, respingeva l’opposizione, ritenendo l’accertamento richiesto incompatibile con il giudicato di stabilizzazione e richiamando la pronuncia di legittimità che ha escluso la nullità dell’art. 12 del CCNI della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009, in quanto la norma non configura una ricollocazione del personale tra diverse aree ma una più chiara definizione dei profili professionali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 c.c. per la sussistenza di un pregresso giudicato, il Collegio ha osservato che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente in sede di legittimità solo se il giudicato è riprodotto nel ricorso, in forza del principio di autosufficienza. Nel caso di specie, il ricorso non era autosufficiente in relazione alle critiche mosse all’interpretazione del giudicato operata dal giudice di merito.
Sul merito della questione, la Corte ha confermato la ratio decidendi del Tribunale, escludendo la nullità dell’art. 12 del CCNI 2006/2009 e ribadendo l’insussistenza del diritto alle differenze retributive. Il giudice di merito aveva accertato, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, che le mansioni allegate non rientravano in quelle superiori rivendicate dell’area B, trattandosi di attività di mero supporto al personale sanitario non esprimenti una maggiore professionalità.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata contestazione sul quantum debeatur, è stato ritenuto inammissibile: l’accertamento della condotta processuale di non contestazione è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità.
Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione della CTU richiesta, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. La consulenza tecnica d’ufficio, non essendo mezzo istruttorio in senso proprio, non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi non provati.
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Nota della Redazione
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