L’onere della prova del versamento contributivo spetta al lavoratore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 215 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che chieda il riconoscimento di un periodo contributivo non accreditato dall’ente previdenziale ha l’onere di provare l’avvenuto versamento dei contributi, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Non costituiscono prova del versamento né la documentazione attinente al rapporto di lavoro (lettera di assunzione, libretto di lavoro) né il modello 01/M SOST redatto in epoca successiva, privo di data certa e del timbro di ricezione dell’Inps, in quanto atto diretto a dare contezza al dipendente delle somme percepite ma non dimostrativo dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. La lista dei mod. DM10 presenti negli archivi informatici dell’Istituto, da cui risulti il versamento del datore di lavoro senza l’indicazione nominativa del lavoratore, non è idonea a dimostrare la riferibilità della contribuzione al richiedente.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di una società privata dal gennaio 1975 e successivamente della pubblica amministrazione, in quiescenza dal 2020, chiedeva il riconoscimento contributivo del periodo dal 16 gennaio 1975 al 30 giugno 1976 e il conseguente ricalcolo della pensione, liquidata con il sistema misto anziché retributivo. L’Inps non aveva accreditato i contributi per quel periodo, risultando dagli archivi informatizzati solo la contribuzione successiva al 1° luglio 1976; la ricorrente contestava che la mancata registrazione fosse ascrivibile al metodo di archiviazione dell’Istituto, con i dati precedenti rimasti solo cartacei. Il giudizio, originariamente instaurato dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma, era stato riassunto dinanzi alla Corte dei conti dopo la declinatoria di giurisdizione. L’Inps resisteva, eccependo anche la prescrizione quinquennale, e negava la sussistenza di prova dei versamenti per il periodo controverso.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, in composizione monocratica, ha ricondotto la questione al principio generale per cui, in caso di mancato accredito di periodi asseritamente coperti da contribuzione, il riconoscimento degli stessi richiede la prova, a carico dell’interessato, dell’avvenuto versamento dei contributi, in conformità all’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere probatorio. Tale prova non è stata ritenuta fornita dalla ricorrente.
Il giudice ha escluso il valore probatorio della lettera di assunzione e del libretto di lavoro, in quanto documentazione attinente al rapporto di lavoro e non al rapporto previdenziale. Quanto al modello 01/M SOST prodotto dalla ricorrente, la Corte ha evidenziato che si tratta di un modello redatto in epoca successiva, privo di data di redazione e, soprattutto, privo del timbro di ricezione dell’Inps, necessario affinché il documento possa essere utilizzato ai fini probatori. Trattasi, difatti, di atto diretto a dare contezza al dipendente delle somme percepite, che non fornisce dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali, attenendo a un distinto rapporto tra il datore di lavoro e l’ente.
Richiamando la circolare interna n. 257 dell’11 novembre 1991, la Corte ha precisato che per il riconoscimento di periodi risalenti il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e la modalità del rapporto di lavoro con l’esibizione dei modelli DM10/L o altra documentazione contabile dell’epoca. In assenza di tale idoneo supporto probatorio, il periodo non può essere riconosciuto e l’operato dell’Inps deve ritenersi corretto. La Corte ha infine negato ogni valore probatorio alla lista dei mod. DM10 versata dall’Inps, in quanto documento da cui risulta il complessivo versamento del datore di lavoro ma non la riferibilità dei contributi alla singola lavoratrice. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità e novità della questione.
Nota della Redazione
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