Interruzione del nesso causale e imputazione dell’intero danno erariale alla condotta dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 86 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da responsabilità indiretta per il pagamento di somme in esecuzione di una sentenza civile di condanna consegue alla perdita patrimoniale subita dall’amministrazione e presuppone, quale antecedente logico, il danno risarcito ai terzi. Nell’accertamento del rapporto di causalità, l’apporto della pubblica amministrazione alla produzione del danno erariale è valutato con riferimento alla specifica perdita patrimoniale, dovendosi distinguere l’apporto causale al danno-evento da quello al danno patrimoniale. La condotta processuale dell’amministrazione che, dopo la riassunzione del giudizio civile, rimanga contumace e ometta di riproporre la domanda di manleva nei confronti della propria assicurazione, è causalmente idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta del dipendente e il danno erariale nella misura residua del risarcimento, imputabile integralmente alla struttura sanitaria.
Il Fatto
A seguito del decesso di un paziente, verificatosi per un arresto cardiocircolatorio conseguente a tamponamento cardiaco da rottura di aneurisma dissecante dell’aorta, i congiunti agivano in sede civile nei confronti del medico cardiologo e della Azienda Sanitaria Provinciale. Il Tribunale, con sentenza del 2013, condannava in solido il sanitario e l’ASP al risarcimento dei danni, dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta dall’azienda nei confronti della propria assicurazione, stante la sua contumacia nella fase di riassunzione del giudizio.
L’assicurazione del medico corrispondeva la somma di € 516.000,00, pari al massimale; i creditori agivano quindi per il residuo, ottenendo dall’ASP il pagamento di € 124.621,80. La Procura regionale conveniva il sanitario dinanzi al giudice contabile per danno erariale indiretto, quantificato nella misura residua versata dall’azienda. Il giudice di primo grado, ridotta la somma a € 70.000,00, accoglieva la domanda; il medico proponeva appello, deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione dell’apporto causale dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato il secondo motivo di appello, lo accoglie in via assorbente, rivalutando con maggior rilievo rispetto al primo grado il concorso causale dell’amministrazione. Osserva che, in tema di responsabilità amministrativa da danno indiretto, occorre distinguere l’apporto causale al danno-decesso, che è il presupposto del risarcimento, dall’apporto causale al danno erariale inteso come perdita patrimoniale dell’ente: è su quest’ultimo che deve concentrarsi l’indagine eziologica.
Dalla consulenza tecnica emerge che la diagnosi di dissezione aortica non era agevole e che gli esami decisivi (TAC ed ecografia transesofagea) non erano disponibili nella struttura ospedaliera. Secondo la Corte, la carenza strutturale, incontestata, non avrebbe consentito di effettuare tempestivamente gli accertamenti necessari, e non risulta dimostrato, in un giudizio controfattuale, che il trasferimento del paziente sarebbe stato eseguito in tempo utile. Ne consegue un apporto causale dell’ASP all’evento maggiore di quanto valutato in primo grado.
La Corte valorizza poi la condotta processuale tenuta dall’azienda nel giudizio civile: dopo la sospensione in attesa del giudizio penale, l’ASP era rimasta contumace nella fase di riassunzione, omettendo di riproporre la domanda di manleva verso la propria assicurazione, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere. Tale comportamento, oltre a non consentire la messa in discussione della copertura assicurativa, ha determinato il pagamento del residuo da parte dell’azienda stessa.
La Corte ritiene pertanto che la condotta dell’amministrazione, più che concorrere alla produzione del danno erariale, abbia interrotto il nesso causale tra la condotta del sanitario e la perdita patrimoniale contestata nella misura residua: la somma di € 124.621,80, pagata dall’ASP in esecuzione della sentenza civile, è diretta conseguenza del comportamento processuale della struttura e va a essa integralmente imputata. L’appello è accolto e si procede alla liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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