Vizio di vizio parziale di mente e onere probatorio a carico dell’accusa (Cass. pen. Sez. 2 n. 1592 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull’accusa, non configurandosi la prova del vizio di mente come un’onere a carico dell’imputato. Per ritenere la sussistenza del vizio parziale di mente, è sufficiente, in base al canone in dubio pro reo, che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità secondo la regola del “più probabile che non”, atteso che la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio riguarda tutte le componenti del giudizio. In materia di prova scientifica, il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, ma può censurare la motivazione che non dimostri la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito alle acquisizioni peritali e alle osservazioni del consulente di parte, dovendo la motivazione confrontarsi effettivamente con le censure devolute in appello.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la recidiva, concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena per il delitto di rapina aggravata. L’imputato, tramite il proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La S.C. ha rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi effettivamente con le specifiche censure difensive relative alla distinzione tra capacità di intendere e capacità di volere e alle critiche metodologiche mosse alla perizia d’ufficio. La motivazione è risultata carente o solo apparente laddove, per superare le criticità tecniche dell’accertamento, ha richiamato in astratto le modalità dell’azione, senza applicarle al caso concreto.

La Corte ha altresì stigmatizzato l’affermazione del giudice di merito circa un presunto “onere” della difesa di fornire dimostrazione della cogenza dell’impulso, nonché la mancata considerazione delle anomalie nelle modalità di assunzione dell’esame del periziando e dei test somministrati dal consulente di parte, pretermessi dal perito.

Nel ribadire l’orientamento per cui la valutazione sulla capacità è questione di fatto riservata al giudice di merito, purché motivata in modo esauriente e logico, la Cassazione ha precisato che il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare la razionalità dell’approccio al sapere tecnico-scientifico. Nel caso di specie, tale verifica ha evidenziato l’impossibilità di riscontrare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito, a causa di una motivazione carente e in parte apparente.

La sentenza è stata conseguentemente annullata con rinvio, affinché la Corte di appello valuti effettivamente le censure articolate. La S.C. ha ribadito che l’onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull’accusa e che per il riconoscimento del vizio parziale di mente è sufficiente un ragionevole livello di probabilità della sua sussistenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *