Ricerche del teste irreperibile all’estero e utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali (Cass. pen. Sez. 2 n. 1596 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’utilizzabilità mediante lettura delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato. In assenza di tali elementi, le ricerche all’estero avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, di difficile realizzazione e non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. Non assume, inoltre, rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l’effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche, stante la tendenziale variabilità delle utenze telefoniche personali.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la responsabilità dell’imputato per i reati di tentata rapina aggravata dall’uso di armi e dalla circostanza di essere stato commesso in più persone riunite, nonché per il delitto di lesioni aggravate.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa. Secondo la difesa, le ricerche del testimone sarebbero state carenti: non sarebbe stato tentato il rintraccio telefonico e non sarebbero state attivate rogatorie internazionali, nonostante la persona offesa avesse indicato la città nigeriana di provenienza e il numero di telefono all’epoca nella sua disponibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha condiviso il principio giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di effettuare ricerche, anche nel paese di origine del cittadino straniero che abbia reso dichiarazioni predibattimentali e non sia stato successivamente rintracciato, va correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato. In mancanza, dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, di assai difficile realizzazione e, come tale, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza, in coerenza con il precedente di Sez. 3, n. 12927 del 2022.
Il Collegio ha inoltre ribadito la non necessità delle ricerche attraverso il numero di telefono nel caso in cui non emergano elementi idonei a ritenere l’attualità del collegamento della persona con l’utenza nel momento delle ricerche, in ragione della tendenziale variabilità delle utenze personali, secondo l’orientamento di Sez. 3, n. 495 del 2022.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva dato atto della completezza delle ricerche svolte sul territorio nazionale presso gli istituti carcerari e della impossibilità di effettuare ricerche all’estero, non emergendo elementi che indicassero un collegamento certo tra la persona offesa e il luogo estero dove avrebbe dovuto trovarsi. Era stata altresì ribadita l’imprevedibilità e involontarietà della non rintracciabilità del testimone.
La Corte ha infine rilevato che la questione relativa alla mancata effettuazione del tentativo di rintraccio per via telefonica era stata tardivamente devoluta, non essendo stata proposta alcuna censura sul punto in sede di appello. Tale questione, la cui analisi avrebbe richiesto un accertamento di merito, non superava pertanto la soglia di ammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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