Lieve entità e recidiva non ampliano il reato di droga (Cass. pen. Sez. 7 n. 2021 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione non manifesti, ossia non percepibili ictu oculi, non potendo il giudice di legittimità verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. L’esclusione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è correttamente motivata quando si fonda su dati di fatto che ragionevolmente escludono la minima offensività del fatto, quali la pluralità di sostanze, il quantitativo apprezzabile, una certa organizzazione e la suddivisione di ruoli tra i concorrenti. L’aumento di pena per l’ipotesi lieve non comporta un ampliamento delle ipotesi a essa riconducibili, ma solo un inasprimento sanzionatorio per quelle già ricomprese.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bari che ne aveva confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Con il ricorso deduceva vizi di motivazione in ordine al concorso nel reato, che riteneva doversi qualificare come mera connivenza, e in ordine al diniego dell’ipotesi lieve, censurando sotto quest’ultimo profilo anche la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che l’illogicità della motivazione censurabile in sede di legittimità è esclusivamente quella manifesta, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità per il giudice di legittimità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, richiamando le Sezioni Unite n. 47289 del 2003.
Nel caso di specie, il ragionamento della Corte d’appello non presentava tale vizio, fondandosi su una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, valutati in reciproca interazione: la molteplicità di attrezzi destinati al confezionamento distribuiti in varie stanze dell’abitazione, la partecipazione attiva alla dispersione della sostanza e la resistenza opposta all’ingresso dei carabinieri. Tali elementi sorreggevano ampiamente sul piano logico la conclusione della compartecipazione nell’attività di confezionamento dello stupefacente.
Quanto all’esclusione dell’ipotesi lieve, la motivazione è stata ritenuta corretta, poiché fondata su dati di fatto che ragionevolmente inducevano a escludere la minima offensività del fatto: la pluralità di sostanze, il quantitativo apprezzabile, una certa organizzazione, la suddivisione di ruoli tra i concorrenti e la disponibilità di significativa strumentazione per il trattamento e il confezionamento.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l’aumento di pena per l’ipotesi di cui al comma 5 non significa un ampliamento delle ipotesi ad esso riconducibili, ma soltanto l’inasprimento sanzionatorio per quelle già in esso ricomprese. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in tremila euro, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come richiesto dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000.
Nota della Redazione
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