Il concorso nella detenzione di stupefacenti prescinde dalla disponibilità esclusiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 2012 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che censuri la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza del reato, quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici della responsabilità, valutati nella loro reciproca interazione. Ai fini del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti, non è necessaria la disponibilità esclusiva della sostanza, potendo la compartecipazione essere desunta da elementi fattuali quali la presenza del soggetto sul luogo dello spaccio, la disponibilità di materiale e strumenti per il confezionamento e la contabilità dell’attività illecita. La diversa decisione del Tribunale del riesame adottata nei confronti di un altro soggetto presente non assume rilievo, in quanto intervenuta in una fase iniziale del procedimento e in relazione a un quadro investigativo non necessariamente coincidente con quello esaminato nel processo.

Il Fatto

Con sentenza del 02/05/2025, la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di tre imputati per i delitti di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. Gli imputati erano stati sorpresi dalla polizia giudiziaria nell’abitazione di un coimputato, attorno a un tavolo sul quale si trovavano numerose dosi di cocaina e cannabis, materiale e strumenti per il confezionamento, denaro e contabilità dello spaccio. Tutti i ricorrenti denunciavano vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, contestando la ritenuta partecipazione alla detenzione degli stupefacenti e delle munizioni da parte del coimputato. Due degli imputati censuravano altresì la mancata riqualificazione della detenzione nell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, richiamando il consolidato principio per cui l’illogicità della motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è soltanto quella manifesta, percepibile ictu oculi, senza che la Corte possa procedere a una verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, richiamando le Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’appello non presentasse un tale vizio, fondandosi su una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, valutati in reciproca interazione. La presenza degli imputati nell’abitazione del coimputato, attorno a un tavolo con dosi di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento, denaro e contabilità dello spaccio, costituiva elemento logicamente idoneo a sostenere la conclusione che gli stessi non fossero semplici acquirenti, ma collaboratori dell’attività illegale.

La Corte ha inoltre escluso rilevanza alla diversa decisione adottata dal Tribunale del riesame nei confronti di uno degli altri presenti, evidenziando come tale pronuncia fosse intervenuta in una fase iniziale del procedimento, senza che fosse dimostrata l’identità del quadro investigativo, e come i due ricorrenti avessero tenuto contegni ulteriori rispetto al terzo soggetto, incensurato e semplicemente presente.

Quanto all’esclusione dell’ipotesi lieve, la motivazione è stata ritenuta corretta, avendo la sentenza dato rilievo al significativo dato quantitativo, alla presenza di sostanze di diverso tipo, alla destinazione dell’appartamento a “piazza di spaccio” e al collegamento con circuiti illegali più ampi, concludendo plausibilmente per l’assenza di una lesività minima della condotta.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi la loro assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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