Omesso scrutinio delle ricerche telefoniche prima della irreperibilità: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 1 n. 2424 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il decreto di irreperibilità, e ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell’autorità competente, configurandosi una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca. La formula dell’art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi dove prioritariamente devono essere eseguite le nuove ricerche, non è tassativa e concretizza il principio della effettività della ricerca, da svolgersi con l’uso dei mezzi più efficaci. L’obbligo di disporre le ricerche all’estero sorge solo se quelle svolte nel territorio dello Stato facciano individuare la località estera ove l’imputato dimori, valutazione effettuata con riferimento agli elementi noti al momento dell’emissione del decreto.
Il Fatto
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. proposta nell’interesse del condannato, volta ad ottenere l’accertamento del mancato passaggio in giudicato di una sentenza divenuta irrevocabile, deducendo l’illegittimità del decreto di irreperibilità per l’omissione delle ricerche obbligatorie. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.
Con il primo motivo si lamentava la mancata motivazione in ordine alla dedotta incompletezza delle ricerche per non essere state utilizzate le utenze telefoniche risultanti in uso all’imputato dagli atti di indagine. Con il secondo motivo si contestava la mancata effettuazione di ricerche all’estero, considerata necessaria in virtù di un precedente provvedimento di espulsione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva totalmente pretermesso il tema delle ricerche telefoniche, pure sottoposto alla sua attenzione mediante l’allegazione della disponibilità delle utenze. Tale omissione integra il dedotto vizio di motivazione su un punto potenzialmente decisivo, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di irreperibilità è illegittimo se preceduto da ricerche che non abbiano utilizzato i recapiti telefonici a disposizione dell’autorità.
La Suprema Corte ha dato continuità all’orientamento prevalente, evidenziando come l’art. 159 cod. proc. pen. imponga un’attività di ricerca effettiva e non meramente formale. La mancata motivazione su tale specifica allegazione difensiva impone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio per un nuovo esame sul punto relativo alla concreta operatività delle utenze e alla loro idoneità a consentire il contatto con l’interessato.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva correttamente escluso l’obbligo di ricerche all’estero in assenza di elementi concreti che indicassero una effettiva residenza estera del condannato. La sola esistenza di un provvedimento di espulsione non è sufficiente a far sorgere tale obbligo, che presuppone che le ricerche in Italia abbiano consentito di individuare una località estera di dimora. La valutazione di completezza va effettuata con riferimento agli elementi noti al momento dell’emissione del decreto, senza che notizie successive possano inficiare la legittimità della procedura.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Ivrea perché provveda a motivare sulle allegazioni difensive relative all’utilizzo delle utenze telefoniche.
Nota della Redazione
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