Inammissibilità della deduzione postuma di motivi in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 8912 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca per la prima volta in sede di legittimità questioni — di violazione di legge ovvero di vizio di motivazione — che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di appello, non essendo consentita la proponibilità postuma di doglianze non devolute al giudice di secondo grado. La regola, espressamente sancita dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. per le violazioni di legge, è estesa anche ai vizi di motivazione, al fine di evitare che il giudice di legittimità annulli il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura un inevitabile difetto di motivazione per essere stato il punto stesso intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Resta altresì inammissibile il motivo con cui si censura il difetto di motivazione sulla dosimetria della pena quando la graduazione operata dal giudice di merito non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, trattandosi di materia rimessa alla sua discrezionalità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 10/04/2025, ha riformato la decisione di primo grado nei confronti di due imputati, confermandone la responsabilità per il reato di rapina aggravata, rideterminando la pena e compensando le circostanze.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo profili di vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, nonché censure relative alla prova della responsabilità e alla congruità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale, nel valutare i ricorsi, ha anzitutto rilevato come il primo e il secondo motivo proposto dal primo ricorrente — concernenti il vizio di motivazione e la violazione di legge sulla qualificazione del fatto in termini di rapina aggravata — non fossero mai stati dedotti come motivi di appello.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame. Tale preclusione, espressamente codificata dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. per le violazioni di legge, è stata estesa anche ai vizi di motivazione: in caso contrario, si rischierebbe di annullare il provvedimento impugnato su un punto che, non essendo stato devoluto al giudice di appello, presenta un inevitabile difetto di motivazione in quanto sottratto alla sua cognizione.
Quanto al terzo motivo, riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la graduazione della pena, anche in relazione ad aumenti, diminuzioni e giudizio di bilanciamento tra circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di arbitrio o di illogicità manifesta, come avvenuto nel caso di specie.
In relazione al ricorso del secondo imputato, la Corte ha invece ritenuto che l’unico motivo — incentrato sul difetto di motivazione in ordine alla prova della responsabilità — mirasse a una rivalutazione delle risultanze probatorie, già esaminate e respinte in appello, estranea al sindacato di legittimità. La doglianza non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali, limitandosi a contestare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, pur adeguatamente valutata alla luce di numerosi elementi di riscontro.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso