Ricorso in cassazione inammissibile per aspecificità nella rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 2586 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolva nella mera richiesta di una rivalutazione degli elementi fattuali già compiutamente esaminati dal giudice di merito, operazione interpretativa preclusa in sede di legittimità. La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura del compendio probatorio, ma solo a verificarne la coerenza logica e giuridica. Le doglianze che non si confrontino specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a formule oppositive e generiche, integrano la causa di inammissibilità di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, aveva assolto il ricorrente dalla violazione della prescrizione che vieta alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di associarsi stabilmente a soggetti pregiudicati, ma aveva confermato la condanna per la residua contestazione di essersi allontanato dal Comune di residenza senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, e dall’altro, l’erronea applicazione della legge penale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il ricorso come fondato sul “mero auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali”, sottolineando come tale operazione interpretativa sia preclusa in sede di legittimità. Il sindacato demandato al giudice di legittimità, infatti, non può estendersi a una nuova valutazione del merito, ma deve limitarsi al controllo della tenuta logica e della correttezza giuridica della decisione impugnata.
Con riferimento alla prima doglianza, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata offriva una motivazione “dettagliata… in fatto e in diritto”, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011. Le argomentazioni erano state giudicate “lineari e scevre da vizi giuridici”, nonché “prive di spunti di contraddittorietà”. A fronte di tale completezza, le censure del ricorrente risultavano affette da aspecificità, traducendosi in doglianze “solo generiche e di carattere oppositivo”, incapaci di instaurare un dialogo critico con le ragioni poste a fondamento della decisione.
Quanto al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ne ha rilevato l’assorbente genericità, senza che il ricorrente avesse specificamente individuato gli elementi che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione in punto di trattamento sanzionatorio.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.