Ricorso reiterato inammissibile per mancata applicazione attenuante speciale (Cass. pen. Sez. 7 n. 2639 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già congruamente esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata. In tema di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è adeguata la motivazione del giudice di merito che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., quando tale elemento sia stato considerato decisivo. La doglianza che non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata è priva dei requisiti minimi di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale in composizione monocratica per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, per non aver ottemperato, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, all’ordine di versare la cauzione di euro duemila entro il termine prescritto. La Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato e alla mancata concessione della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità, risultando meramente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono le dedotte contraddittorietà né alcuna violazione di legge.
Quanto all’esclusione della causa di non punibilità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., se si tratta di elemento considerato decisivo, citando Sez. 3 n. 34151 del 2018, Foglietta, Rv. 273678. La Corte territoriale ha motivato l’esclusione in ragione sia dell’intensità del dolo, sia della natura non occasionale del fatto, considerato il soggetto già gravato da precedenti penali.
La Corte ha rilevato che tale ultimo aspetto non è stato specificamente aggredito dalle deduzioni difensive. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi ritenuta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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