Irricorribilità del rigetto del concordato in appello (Cass. pen. Sez. Un. n. 2647 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale la corte d’appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio ha natura meramente ordinatoria e non decisoria. Esso, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione, vertendosi in tema di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. La struttura del concordato in appello non è assimilabile a quella del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., difettando ogni connotazione premiale e non essendo consentita un’interpretazione estensiva del regime speciale di ricorribilità previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Dal rigetto della richiesta non deriva alcuno svantaggio processuale per l’imputato, atteso che l’effetto devolutivo dell’appello si riespande nella sua pienezza e la parte conserva integrali i propri poteri di gravame avverso la sentenza che definisce il giudizio di secondo grado.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 14 giugno 2019 emessa a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile di due episodi di ricettazione, riconoscendo la continuazione con un fatto già giudicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e determinando la pena complessiva in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa. La corte d’appello, investita del gravame, respingeva l’istanza di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., formulata dal difensore con il consenso del procuratore generale, ritenendo la pena proposta non congrua ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e confermava integralmente la sentenza di primo grado, revocando la sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, investite della questione a seguito di ordinanza di rimessione della Seconda Sezione penale, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di concordato in appello, affermando il principio della non ricorribilità per cassazione di tale atto. Il Supremo Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura dell’istituto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995 e le Sezioni Unite n. 19415 del 2022, Fazio, evidenziando come il concordato in appello sia funzionale alla rapida definizione del processo e risponda a una ratio deflattiva priva di connotazioni premiali, diversamente dal patteggiamento in senso proprio.
La natura ordinatoria del provvedimento di rigetto discende dalla circostanza che il suo contenuto si esaurisce nel rimettere il giudizio nel suo schema ordinario, senza incidere sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. A seguito del diniego, infatti, la richiesta di concordato e la rinuncia ai motivi perdono ogni efficacia ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen., con conseguente riespansione dell’effetto devolutivo dell’appello che obbliga il giudice a pronunciarsi su tutti i motivi originariamente proposti.
La Corte ha, inoltre, escluso che dalla non impugnabilità del provvedimento derivi un vulnus al diritto di difesa o una lesione del principio di eguaglianza, atteso che l’imputato conserva la piena possibilità di far valere tutte le censure di cui all’art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza che definisce il giudizio di appello. Quanto, invece, al dedotto obbligo di comunicazione preventiva del diniego per consentire una rimodulazione dell’accordo, le Sezioni Unite ne hanno affermato l’infondatezza, rilevando che la disciplina transitoria di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 aveva differito l’entrata in vigore del novellato art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. a una data successiva alla pronuncia impugnata.
Il ricorso è stato, quindi, rigettato, essendo state dichiarate manifestamente infondate anche le censure relative al mancato accoglimento dell’istanza di patteggiamento in primo grado – preclusa dalla scelta del rito abbreviato, incompatibile con l’applicazione della pena su richiesta – e alla dosimetria della pena, adeguatamente motivata dalla corte territoriale.
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Nota della Redazione
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