Dichiarazioni autoaccusatorie del collaboratore e mancata prova del dolo concorsuale (Cass. pen. Sez. V n. 3302 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso della collaborazione con la giustizia, quando non abbiano contenuto confessorio, non sono soggette alla disciplina dei riscontri di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Poiché la loro valenza probatoria si valuta ai sensi del comma 1 dell’art. 192 cod. proc. pen., l’eventuale assoluzione fondata sulla negazione del carattere confessorio delle stesse e sulla mancanza di prova del coinvolgimento psicologico dell’agente nelle finalità delittuose altrui involge il piano della tipicità della condotta e non già quello dei risconti. È, pertanto, inammissibile il ricorso del pubblico ministero che, tramite una lettura selettiva e isolata di singoli passaggi del narrato, solleciti una rivisitazione fattuale preclusa in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio, confermava l’assoluzione dell’imputato in relazione all’omicidio di un avvocato, avvenuto nel 2002, e ai connessi reati in materia di armi e ricettazione. Il giudice del rinvio riteneva le dichiarazioni autoaccusatorie del collaboratore di giustizia incerte e generiche, poiché lo stesso aveva ammesso di aver partecipato ad appostamenti nella convinzione che fossero finalizzati a un furto e di aver compreso solo successivamente, a delitto consumato, la loro reale finalità omicidiaria. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la configurabilità di un concorso dell’imputato nel reato, valorizzando la sua organicità al sodalizio criminale e il contributo successivo al delitto consistito nello smaltimento degli indumenti degli esecutori.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le doglianze dell’accusa fossero tese a una non consentita rivisitazione del merito. Premesso che al giudice di legittimità è precluso riesaminare il materiale probatorio per scegliere tra diverse ricostruzioni dei fatti, la Corte ha evidenziato che la tesi del ricorrente presupponeva una qualificazione in termini confessori delle dichiarazioni dell’imputato, ottenuta attraverso una lettura selettiva del narrato.

Tale presupposto è stato ritenuto contraddetto dalle evidenze probatorie: l’imputato non aveva mai dichiarato di aver compreso, nel momento in cui gli appostamenti erano stati posti in essere, che questi fossero finalizzati a un omicidio. Al contrario, aveva precisato di aver agito con la convinzione che i sodali dovessero rubare dei trattori e di aver realizzato la diversa finalità solo successivamente, quando aveva appreso dell’omicidio. La mancanza della prova di una consapevolezza della volontà omicidiaria altrui, antecedente o contestuale all’esecuzione degli appostamenti, è stata ritenuta dirimente per escludere la configurabilità del concorso di persone nel reato.

La Corte ha giudicato logica e immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha escluso la rilevanza della partecipazione agli appostamenti quale elemento di coinvolgimento nel delitto, sia nella parte in cui ha negato valore alla condotta post delictum dello smaltimento del fagotto, essendo emerso che l’imputato nulla aveva saputo del fatto omicidiario. Tale lettura, ha osservato la Cassazione, era peraltro coerente con la stessa sentenza rescindente, che aveva definito la ricostruzione dell’accusante come una supposizione elaborata a posteriori e progressivamente arricchita con particolari non sempre coerenti.

L’assoluzione, pertanto, non era dipesa da una questione di riscontri alla dichiarazione confessoria, bensì dalla negazione del carattere stesso di confessione e dalla mancata prova del coinvolgimento psicologico dell’imputato nelle finalità omicidiarie dei correi. Il ragionamento della Corte di rinvio, incentrato sul piano della tipicità della condotta, ha reso il ricorso dell’accusa meramente fattuale e, come tale, inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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