Revocazione post-rem: il novum deve essere sopravvenuto (Cass. pen. Sez. 6 n. 3933 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione delle misure di prevenzione disciplinato dall’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo giudizio in assenza di elementi sopravvenuti alla definitività del provvedimento ablativo. L’autonomia di tale ipotesi di revocazione rispetto a quella del comma 1 non elimina il requisito della sopravvenienza. La revocazione non consente di far valere questioni, anche di diritto, che avrebbero potuto essere proposte nel procedimento di prevenzione o nei successivi gradi di impugnazione. L’istituto è teso a garantire la stabilità del giudicato “debole”, che verrebbe meno se si consentisse una rimessione in discussione di atti o elementi già deducibili.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona aveva rigettato la domanda di revocazione proposta avverso un decreto di confisca di prevenzione divenuto definitivo con la sentenza della Seconda Sezione della Cassazione n. 11351 del 2022. I ricorrenti, già destinatari della misura, lamentavano l’originario difetto dei presupposti legittimanti la confisca.

In particolare, essi deducevano la violazione dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che tale disposizione consentirebbe la revocazione “in ogni caso” per far valere la carenza originaria di base legale, prescindendo dall’emersione di un fatto nuovo. La questione si ricollegava all’applicazione retroattiva della confisca nei confronti di soggetti attinti da pericolosità generica, con riferimento a condotte poste in essere in epoca in cui tale estensione non era prevista.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha rigettato i ricorsi, affermando un principio di portata generale in tema di rapporti tra i commi 1 e 2 dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011. Richiamando le Sezioni Unite n. 3513 del 2022, Fiorentino, la Corte ha escluso che il secondo comma sia una mera specificazione del primo: l’incipit “in ogni caso” delinea una fattispecie aperta, le cui condizioni legittimanti sono necessariamente diverse da quelle del comma 1, pur essendo riconducibili alla dimostrazione della carenza originaria dei presupposti della confisca.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha precisato che, anche nell’ipotesi autonoma del comma 2, gli elementi idonei a dimostrare tale carenza devono essere desunti da fatti sopravvenuti, come evidenziato da Sez. 5 n. 18000 del 2024, Cesarano. Tale principio è stato elaborato in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una fattispecie soggettiva di pericolosità, intervenuta dopo la definitività del provvedimento.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui la revocazione di cui al comma 2 non è invocabile per sollecitare un nuovo giudizio in assenza di elementi che, pur non riconducibili alla nozione di prova nuova, devono essere in ogni caso sopravvenuti e idonei a escludere l’originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. In difetto del novum, l’indiscriminata possibilità di chiedere la revocazione si tradurrebbe in un completo superamento della definitività della decisione.

Applicando tale principio alla fattispecie concreta, la Corte ha rilevato che il presunto difetto originario dei presupposti — correlato alla modifica normativa che ha esteso l’ambito soggettivo della confisca — era già noto all’epoca dell’emissione del decreto nel 2019 e, pertanto, avrebbe dovuto essere eccepito nei gradi di impugnazione. Inoltre, richiamando Sez. 2 n. 27397 del 2023, Moceri, ha ribadito che il rimedio della revocazione non è esperibile per contestare il difetto di base legale del provvedimento ablatorio fondato su una pericolosità generica manifestatasi prima dell’entrata in vigore della normativa che ne ha esteso l’applicabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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