Attenuanti generiche e pena: motivazione sindacabile solo se inadeguata (Cass. pen. Sez. VII n. 31347 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, restando la relativa valutazione riservata al giudice di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, la specifica e dettagliata motivazione sui criteri di determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; è invece insindacabile la scelta, implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per reati in materia di stupefacenti, fissandola in anni tre e giorni venti di reclusione, oltre multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lamentando l’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La Corte rileva che la motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha negato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.

Tale motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, come confermato dal precedente Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caddi e altri, Rv. 242419-01. Il sindacato sulla congruità delle ragioni del diniego resta dunque estraneo al giudizio di cassazione quando il percorso argomentativo del giudice di merito sia logico e coerente.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la decisione impugnata è sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla determinazione della pena. Il Collegio enuncia il criterio generale: una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti dal giudice si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.

Risulta invece insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01 e Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in coerenza con Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *