Concorso pubblico: legittimo il riesame tramite criterio moltiplicatore in esecuzione di giudicato (TAR Lazio n. 9394 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato di annullamento di una graduatoria concorsuale limitatamente alla attribuzione dei punteggi per titoli, la commissione esaminatrice, nel rivalutare i titoli, non viola l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 laddove non rinnovi integralmente la procedura, atteso che tale norma impone la predeterminazione dei criteri solo “prima” dello svolgimento delle operazioni concorsuali. È altresì legittima l’adozione di un criterio correttivo di natura automatica, consistente nell’applicazione di un unico coefficiente moltiplicatore ai punteggi precedentemente assegnati, purché tale metodo sia lineare, non alteri il rapporto tra le diverse categorie di titoli e ripristini la proporzione tra valutazione dei titoli e prova orale prevista dal bando.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una selezione pubblica per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia, indetta sulla base di un bando che prevedeva una procedura senza prova scritta, distinta nella valutazione dei titoli e in una prova orale. A seguito di un primo contenzioso, la graduatoria finale era stata annullata dal giudice amministrativo limitatamente all’attribuzione del punteggio per titoli, con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione avesse ritenuto di adottare. Per dare esecuzione a tali pronunce, l’Amministrazione aveva nominato una nuova commissione, la quale, dopo aver individuato i criteri, aveva proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato, applicando un coefficiente moltiplicatore ai punteggi per titoli già attribuiti.

Nella nuova graduatoria, alcuni candidati risultati vincitori nella precedente tornata erano collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale stipulato nel frattempo. Due candidati, collocatisi in posizione non utile, impugnavano la nuova graduatoria e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri, l’acritico recepimento dell’operato della precedente commissione, il mancato effettivo adeguamento al giudicato e l’arbitrarietà del criterio moltiplicatore.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando i propri precedenti con cui aveva già valutato la legittimità degli atti del medesimo concorso. Il Collegio ha evidenziato come l’organo straordinario di valutazione avesse preso atto che il più alto punteggio per titoli raggiunto dai candidati era stato pari a 11,60/100 e, partendo da tale dato, aveva adottato un mero criterio algebrico, applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 8,5, tale da consentire, almeno in astratto, il raggiungimento del punteggio massimo di 100/100.

Secondo il Tribunale, tale operazione ha rispettato il principio cardine del bando, che affidava la formulazione della graduatoria non al solo esito del colloquio, e ha rispettato i limiti alla discrezionalità tecnica derivanti dalla circostanza che si trattasse di una riedizione parziale della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale. L’annullamento, infatti, aveva conformato il riesercizio del potere, indicando come ragione di illegittimità dei criteri del 2016 la impossibilità matematica di raggiungere il punteggio massimo di 100 per i titoli.

La soluzione prescelta, ha proseguito il Collegio, non presenta margini di opinabilità, né quanto alla sua scelta – poiché frutto dell’effetto conformativo delle sentenze – né nella sua pratica applicazione, essendosi concretata nella mera applicazione di un unico coefficiente. Tale sistema, proprio perché lineare, ha costituito garanzia di parità tra i concorrenti, non alterando il rapporto tra le varie categorie di titoli. Infine, l’applicazione del moltiplicatore ha riportato i punteggi per titoli verso il risultato massimo previsto dal bando, senza intaccare il peso del colloquio, ripristinando così il rapporto tra i due elementi di valutazione previsto dalla lex specialis.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, prescindendo dall’integrazione del contraddittorio e soprassedendo dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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