Inammissibile il ricorso in Cassazione per motivi in fatto e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. 7 n. 8503 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale integra il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione che si risolvano in una rivalutazione del materiale probatorio o che siano manifestamente infondate sono inammissibili in sede di legittimità. La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, reiterata e realizzata da soggetto gravato da precedenti penali, riveli una significativa pericolosità sociale. La recidiva reiterata e infraquinquennale può essere legittimamente ritenuta quando il nuovo reato manifesti una accentuata riprovevolezza e una maggiore pericolosità dell’autore.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato condannato per la violazione degli obblighi a essa connessi. La Corte di Appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto la penale responsabilità sulla base delle deposizioni degli agenti di polizia giudiziaria, che avevano accertato l’assenza dell’individuo dal proprio domicilio durante un controllo. La Corte territoriale aveva altresì escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e confermato la recidiva.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla ritenuta recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua articolazione della Settima Sezione, ha preliminarmente rilevato che le censure formulate dal ricorrente erano da considerarsi inammissibili, in quanto basate su profili fattuali e manifestamente infondati. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le deduzioni erano riproduttive di questioni già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello con argomentazioni giuridiche corrette.
Quanto alla violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente superato le presunte imprecisioni dei testi, valorizzando la circostanza che gli agenti avessero indicato con precisione il numero civico e la scala, corrispondenti al domicilio dichiarato. Il tempo del controllo e la permanenza sul luogo sono stati considerati congrui per verificare l’assenza dell’imputato, dimostrando la violazione della prescrizione.
In relazione alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Suprema Corte ha condiviso l’argomentazione della corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto. La condotta, caratterizzata da plurime violazioni degli obblighi e realizzata da un soggetto con precedenti penali, non poteva considerarsi di minima entità, manifestando anzi una pericolosità sociale in crescita.
Infine, la Corte ha ritenuto legittima la conferma della recidiva, non potendosi escludere una più accentuata riprovevolezza della condotta e una maggiore pericolosità dell’autore, elementi che giustificano la ritenzione della recidiva reiterata e infraquinquennale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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