La dichiarazione di assoluta indigenza può escludere la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 4 n. 12883 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, la dichiarazione di non aver percepito alcun reddito ha una minore idoneità ingannatoria a trarre in errore il giudice dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rispetto alla dichiarazione di un reddito di poco inferiore alla soglia di legge. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non può pertanto fondarsi esclusivamente sulla sproporzione tra il reddito dichiarato e quello accertato, ma richiede una valutazione complessiva che consideri anche la potenzialità ingannatoria della condotta e l’intensità del dolo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la declaratoria di responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non aver percepito redditi negli anni d’imposta 2016 e 2017, laddove era stato accertato un reddito annuo pari a euro 46.176,08. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, l’illegittima inclusione del trattamento di fine rapporto tra i redditi rilevanti e l’erroneo disconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, relativo alla asserita nullità del procedimento per l’omessa acquisizione della nomina del difensore di fiducia. Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto generico e privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente supportato l’affermazione secondo cui il sistema telematico non consentirebbe il caricamento di atti privi di sottoscrizione digitale, in contrasto con quanto accertato dal giudice di merito.

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, alla luce del costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui il trattamento di fine rapporto è considerato reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, nella determinazione del limite di reddito, devono essere computati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato con riferimento al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata è apparsa illogica e carente, laddove si era limitata a valorizzare la sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli accertati, senza alcuna valutazione delle modalità ingannatorie della condotta. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di assoluta indigenza, attestante la percezione di redditi pari a zero, ha una minore potenzialità offensiva rispetto all’omessa indicazione di un reddito di poco superiore alla soglia, poiché, in quest’ultimo caso, gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al giudice poteri di accertamento che rendono più difficile l’induzione in errore.

L’argomentazione adottata dal giudice di merito per il diniego dell’istituto è stata pertanto ritenuta manifestamente illogica sul piano della valutazione dell’elemento oggettivo, ferma restando la necessità di un giudizio complessivo che tenga conto anche del grado di colpevolezza e della intensità del dolo. La Corte ha conseguentemente annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul punto, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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