Concorso extraneus nella bancarotta distrattiva e valutazione frazionata del coimputato (Cass. pen. Sez. 5 n. 13136 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, la responsabilità dell’extraneus per concorso nel reato proprio dell’amministratore richiede che il dolo dello stesso consista nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Il mancato rinvenimento dei beni e dei valori societari a disposizione dell’amministratore all’atto della dichiarazione di fallimento costituisce, se non giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione. È legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni del coimputato quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro e non sussista interferenza fattuale e logica con quelle giudicate inattendibili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna di quattro soggetti per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di una società fallita, nota come “Fra.dis Appalti s.r.l.”. L’attività di spoliazione contestata si era concretizzata nell’affitto di un ramo d’azienda e nella successiva cessione del complesso aziendale a società riconducibili alla stessa famiglia degli amministratori, con distrazione dei relativi corrispettivi, nonché nella sottrazione di un veicolo sociale.

Avverso la sentenza di secondo grado, tutti gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Le censure vertevano, in particolare, sull’insufficienza della prova del concorso per il soggetto extraneus, sulla mancata dimostrazione del dolo per gli amministratori e sulla presunta illegittimità dell’utilizzo delle sole dichiarazioni accusatorie del coimputato, che era stato ritenuto non attendibile riguardo alle dichiarazioni rese a propria discolpa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che le decisioni di merito integravano un’ipotesi di doppia conforme, con la conseguenza che le argomentazioni delle stesse dovevano considerarsi come un compendio motivazionale unitario. Ha quindi esaminato i motivi dei singoli ricorrenti, rigettando la quasi totalità delle censure.

Con riferimento al ricorrente extraneus, la Corte ha rammentato che il dolo dello stesso consiste nella consapevolezza che la propria condotta di apporto determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Tale consapevolezza è stata ritenuta adeguatamente desunta dalle decisioni di merito non solo dai rapporti di parentela, ma dalla circostanza dirimente che il corrispettivo pagato proveniva in massima parte dal medesimo soggetto che aveva ideato l’operazione, con modalità congegnate per arricchire una società terza senza alcun beneficio per la fallita.

La Corte ha poi affrontato il tema della valutazione frazionata della credibilità delle dichiarazioni del coimputato, giudicando legittimo l’operato dei giudici di merito che avevano ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese pro se – poiché indirizzate a ridimensionare la propria responsabilità – ma veritiere e riscontrate quelle a carico di altro imputato. Il principio affermato è che tale valutazione è legittima quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro e non sussista un rapporto di causalità necessaria con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva dell’intero racconto.

Quanto alla distrazione del veicolo, la Corte ha ribadito il consolidato principio per cui il mancato rinvenimento di beni e valori societari a disposizione dell’amministratore, se non giustificato, costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, correttamente applicato a fronte della cessione del mezzo senza prova del versamento del corrispettivo.

Infine, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’amministratore di diritto, giudicando la sua responsabilità fondata per la negoziazione degli effetti cambiari, ma non anche per la distrazione del veicolo, avvenuta in un periodo in cui lo stesso non rivestiva la carica. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente a tale specifica contestazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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