Mancato riconoscimento titoli esteri: necessaria comparazione effettiva e misure compensative (TAR Lazio n. 9108 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato membro, anche quando non rientri nel campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE ma in quello degli articoli 45 e 49 TFUE, impone all’amministrazione di effettuare una valutazione sostanziale e comparativa dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità del richiedente. Il provvedimento di diniego deve dare conto analiticamente delle differenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale, nonché delle ragioni per cui tali differenze non possano essere colmate mediante le misure compensative previste dall’ordinamento unionale, quali l’affiancamento e tirocinio o l’esame attitudinale. La mera affermazione apodittica della non comparabilità dei percorsi, senza alcuna concreta istruttoria, determina il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento. La mancata produzione di un documento, ove la stessa amministrazione ne abbia superato il rilievo o ne sia stata dimostrata l’irrilevanza, non può fondare il diniego.

Il Fatto

La ricorrente, un’insegnante, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva respinto la sua istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Romania per la classe di concorso A045, unitamente alla c.d. “Adeverinta ministeriale”. Il Ministero, in particolare, aveva ritenuto che la distanza tra il percorso formativo seguito all’estero e quello richiesto dall’ordinamento italiano non potesse essere colmata neppure tramite l’adozione delle misure compensative previste dal diritto europeo, senza peraltro fornire una motivazione dettagliata delle differenze riscontrate.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente escluso l’applicabilità della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, relativa a titoli spagnoli non riconosciuti nello Stato di origine. Nel caso in esame, il titolo posseduto dalla ricorrente non era infatti “estraneo” al riconoscimento legale in Romania, ma conduceva de plano al rilascio dell’attestazione ministeriale, comprovandone l’efficacia ai fini della qualificazione professionale.

La questione è stata quindi inquadrata alla luce della Direttiva 2005/36/CE, trasposta nel d.lgs. n. 206/2007, e delle disposizioni del TFUE in materia di libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia e le pronunce del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) per affermare che le norme della Direttiva si applicano in via analogica anche alle mere qualifiche professionali che ricadono nell’ambito del Trattato, in quanto declinazione dei principi di quest’ultimo.

Nel merito, la valutazione ministeriale è stata giudicata “del tutto apparente”. L’amministrazione si era limitata a richiamare i percorsi didattici italiano e romeno per poi concludere apoditticamente per la loro non comparabilità, senza effettuare alcuna concreta analisi comparativa delle materie, degli istituti, delle ore di formazione e delle modalità di svolgimento degli studi e delle prove finali. Una corretta istruttoria avrebbe dovuto, invece, verificare se le eventuali differenze potessero essere colmate tramite affiancamento e tirocinio (fino a tre anni) o mediante un esame attitudinale.

La Sezione ha inoltre valorizzato la circostanza, dimostrata in giudizio, che in migliaia di casi l’amministrazione aveva riconosciuto titoli romeni disponendo misure compensative di un anno di tirocinio. Tale prassi rendeva illogico il diniego opposto alla ricorrente, senza che fosse stata offerta la possibilità di dimostrare le proprie competenze in un esame attitudinale. Quanto alla mancata produzione dell’Adeverinta ministeriale, il motivo è stato ritenuto infondato anche alla luce della giurisprudenza citata, oltre che superato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto i primi tre motivi di ricorso, assorbendo i restanti, e ha annullato gli atti impugnati, compensando le spese di lite per la non univocità dell’orientamento sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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