Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 1205 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, che non ha potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite, che può essere assolto mediante compensazione in ragione dell’accordo delle parti e dell’esito in rito.
Il Fatto
Gli appellanti avevano impugnato davanti al TAR Campania il diniego opposto dal Comune alla domanda di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un centro per attività commerciali e sportive. Il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso con sentenza n. 1768 del 2024. Propongono quindi appello, chiedendo la riforma della pronuncia e, in via consequenziale, l’accertamento del diritto al rilascio del titolo edilizio e la condanna dell’amministrazione.
Nelle more del giudizio di secondo grado la parte appellante rappresenta di aver presentato una nuova istanza di permesso, definita dall’amministrazione con il rilascio del titolo edilizio n. 44 del 2025. Su tale presupposto dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del gravame e sollecita una valutazione condivisa sulla sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune aderisce all’istanza e chiede la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella sorte del gravame quando la parte dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia per essere stato medio tempore soddisfatto l’interesse sostanziale. La risposta si fonda sul principio della piena disponibilità dell’azione riconosciuta al ricorrente nel processo amministrativo.
Da tale premessa il Consiglio di Stato trae una conseguenza duplice. Sul piano della parte, la dichiarazione di non voler più coltivare il gravame è espressione di una facoltà esercitabile fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Sul piano del giudice, questi non dispone di alcun potere officioso e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve pertanto prendere atto della dichiarazione e trarne le conseguenze processuali.
L’esito non è la declaratoria di inammissibilità, ma l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata come venir meno di una delle condizioni dell’azione. Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento di Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216, posto a fondamento della soluzione accolta. La distinzione è tecnicamente rilevante: la sopravvenienza incide non sull’atto introduttivo, ma sul perseverare della condizione che legittima la decisione di merito.
La declaratoria di improcedibilità non esaurisce però il contenuto della pronuncia. Il giudice resta tenuto alla regolazione delle spese di lite. Nel caso concreto la compensazione trova giustificazione nell’accordo delle parti e nell’esito meramente in rito della controversia, che non consente di attribuire una soccombenza sostanziale.
Quanto alla vicenda edilizia, la sentenza non formula alcun giudizio sulla legittimità degli atti impugnati né sul diritto al titolo: l’intervenuto rilascio del permesso rende la pronuncia di merito non più necessaria, e la decisione resta confinata sul piano processuale. Il giudizio di appello si chiude quindi con la declaratoria di improcedibilità e con la compensazione delle spese, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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