Conferma del diniego di condono è provvedimento autonomo impugnabile (Cons. Stato n. 2413 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conferma del diniego di condono edilizio adottata dopo la richiesta di riesame dell’istante, previa rinnovata valutazione della documentazione integrativa prodotta, costituisce conferma propria e non mera conferma: essa è espressione di un nuovo esercizio del potere e va autonomamente impugnata, con conseguente improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata presentazione dei documenti richiesti entro il termine di tre mesi dalla richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della sanatoria, effetto esteso anche alle domande presentate ai sensi del D.L. n. 269/2003 per il rinvio alle procedure di cui alla l. n. 47/1985 e alla l. n. 724/1994. La carenza documentale sull’effettivo completamento funzionale dell’opera alla data di riferimento giustifica il rigetto dell’istanza.

Il Fatto

Una società presenta nel 2004 istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003 per opere realizzate in un immobile di Milano, consistenti nell’ampliamento con creazione di un vano scala di collegamento tra piano terreno e primo piano. Dopo un lungo periodo di inerzia, l’Ufficio Condono comunale richiede documentazione integrativa, che la società produce solo in parte.

Con provvedimento del 2016 il Comune nega la sanatoria per improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 32 della legge sul condono e ordina la demolizione. La società chiede il riesame e trasmette ulteriore documentazione; l’amministrazione conferma il diniego. Il TAR Lombardia dichiara il ricorso improcedibile per difetto di interesse, non essendo stato impugnato il nuovo diniego. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. L’appellante sostiene che la seconda determinazione comunale sia una conferma mera, priva di nuova istruttoria, e dunque non autonomamente impugnabile. Il Consiglio di Stato dissentisce: dall’esame delle note e comunicazioni emerge che, dopo la richiesta di revoca o riesame, la pratica è stata nuovamente esaminata dall’Ufficio Condono, che ha effettuato una rinnovata valutazione anche della documentazione integrativa presentata.

Il provvedimento, pur non ampiamente motivato, richiama la domanda di condono, il preavviso di diniego, la nota interna dell’ufficio e il precedente diniego. Da tali richiami risulta chiaro che l’amministrazione ha deciso di non modificare né la motivazione né la decisione di improcedibilità. Si tratta pertanto di conferma propria, che andava autonomamente impugnata: il difetto di interesse ravvisato dal TAR è corretto.

Il Collegio esamina comunque il merito della censura riproposta. Il diniego del 2016 è legittimamente assunto: l’istanza era carente di documenti essenziali. La l. n. 662/1996, modificando l’art. 39, comma 4, della l. n. 724/1994, ha introdotto tra le cause di improcedibilità il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla richiesta notificata dal Comune.

Tale causa di improcedibilità vale anche per il c.d. ultimo condono, che richiama le procedure della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994 tramite il rinvio del comma 25 dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003. La giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 8594 del 2023, Cons. Stato n. 197/2023, Cons. Stato n. 5693 del 2020) riconnette alla mancata presentazione nei tre mesi l’improcedibilità dell’istanza.

Nel caso concreto residuava un dubbio oggettivo sulla scala in ferro: nel modulo di domanda la società aveva dichiarato che al 31 marzo 2003 la scala doveva essere ancora installata. Rispetto a tale opera, funzionalmente necessaria, nulla emergeva dalle fatture e dalle dichiarazioni del serramentista. L’appello è quindi respinto, con condanna della società alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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