Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: commissario e mora (TAR Toscana n. 1810 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il ritardo maturato nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Siena, sezione lavoro, con la sentenza n. 652 del 9 ottobre 2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione, tramite la carta, dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 3.04.2025. Dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata l’11.10.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996. Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita ma non ha formulato deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione del titolo della cui ottemperanza si tratta. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario. L’ordine recepisce il principio per cui il giudizio di ottemperanza presuppone l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un obbligo già definitivamente accertato.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute. La nomina preventiva assicura effettività alla tutela, evitando che l’inerzia si protragga oltre il termine fissato.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La misura decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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