Porto illegale di arma non assorbito dalla detenzione occorsa in precedenza (Cass. pen. Sez. 1 n. 15033 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. Il giustificato motivo del porto degli oggetti atti ad offendere, di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110/1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell’oggetto.
Il Fatto
L’imputato era stato tratto in arresto in flagranza mentre, in compagnia di un’altra persona, si apprestava a svolgere un’attività di caccia. Nel corso del controllo era stato trovato in possesso di un fucile doppietta, di numerose cartucce e di un coltello a serramanico. Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di detenzione e porto illegale delle armi, ricettazione, detenzione di munizioni e porto di oggetti atti ad offendere. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduceva l’assorbimento del delitto di detenzione del fucile in quello di porto. Richiamando il principio di diritto di cui a Sez. 1, n. 277343 del 2021, la Suprema Corte ha chiarito che il porto illegale assorbe per continenza la detenzione solo se vi è prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta e che il possesso sia iniziato contestualmente al trasporto. Nel caso di specie, l’assorbimento è stato escluso in quanto il fucile risultava intestato a terzi e l’imputato aveva dichiarato di averlo ricevuto da un’altra persona, circostanza che dimostrava una detenzione anteriore e autonoma rispetto al porto. La Corte ha quindi escluso qualsivoglia vizio motivazionale nella sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, riguardante il reato di porto del coltello a serramanico, la Corte ha precisato che il giustificato motivo non poteva essere desunto dalla mera allegazione di un’attività venatoria. Infatti, il verbale di arresto attestava la natura di pugnale dell’oggetto e l’attività di caccia non poteva considerarsi lecita, essendo l’imputato destinatario di un divieto prefettizio di detenere armi. Tale elemento, unito all’assenza di indicazioni concrete sulla destinazione venatoria dell’oggetto, ha reso conforme a legge la condanna.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando il giudizio di colpevolezza e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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