Munizioni di ordinaria dotazione assorbite nella detenzione dell’arma (Cass. pen. Sez. I n. 34316 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contemporanea detenzione illegale di un’arma comune da sparo e delle munizioni che ne costituiscono la ordinaria dotazione integra un unico reato, restando assorbita nella detenzione dell’arma la detenzione delle relative munizioni quando queste non eccedono la capacità di carica o non siano di calibro diverso. Ne consegue che la omessa denuncia delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un’arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 cod. pen. In tema di omessa custodia di armi, l’obbligo di diligenza di cui all’art. 20 legge n. 110 del 1975 è adempiuto quando siano adottate le cautele esigibili da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione se motivato in modo logico e congruo. La confisca delle munizioni resta obbligatoria anche in caso di annullamento della condanna, trattandosi di misura di sicurezza ai sensi del combinato disposto dell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. e dell’art. 6 legge n. 152 del 1995.

Il Fatto

Il Tribunale di Avellino aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 20 legge n. 110 del 1975, per avere omesso di custodire una pistola completa di caricatore e di denunciare lo smarrimento di una seconda arma regolarmente denunciata, nonché della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto abusivamente sei munizioni.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, che investono sia il merito dell’affermazione di responsabilità sia l’omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto i motivi relativi al merito. Quanto alla omessa custodia, i giudici di legittimità richiamano il principio consolidato secondo cui l’obbligo di diligenza è adempiuto quando siano adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. Il giudizio sul punto compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione quando la motivazione sia logica e congrua, come nel caso in esame, avendo il Tribunale valorizzato che l’arma si trovava in un incavo a portata di mano di chiunque e che lo sportellino era aperto.

Analoga conclusione vale per la omessa denuncia dello smarrimento della seconda arma: la contravvenzione è reato di mera condotta omissiva di natura istantanea, che si consuma decorso il tempo strettamente necessario per la denuncia dal momento della conoscenza dello smarrimento.

È invece fondato il motivo relativo alla detenzione delle munizioni. Secondo la stessa ricostruzione della sentenza, le cartucce costituivano dotazione della pistola e cinque di esse erano rinvenute all’interno del caricatore. La Corte afferma che la contemporanea detenzione illegale di un’arma e delle munizioni di ordinaria dotazione integra un’unica ipotesi di reato, restando assorbita la seconda nella prima quando le munizioni non eccedono la capacità di carica o non siano di calibro diverso. La omessa denuncia delle cartucce di normale dotazione del caricatore non integra quindi il reato di cui all’art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell’arma comprende il suo caricatore.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla ammenda per il capo b), perché il fatto non sussiste. È confermata invece la confisca delle munizioni, quale misura di sicurezza obbligatoria, che prescinde dalla condanna dell’autore del reato.

Quanto agli ulteriori profili, la Corte ha rilevato l’omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non superabile attraverso la motivazione implicita. L’annullamento con rinvio si impone affinché il giudice del rinvio valuti la concedibilità del beneficio e la particolare tenuità del fatto; il motivo sulle circostanze attenuanti generiche resta assorbito e non precluso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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