Principi di diritto (Massima) La finalità di spaccio della detenzione di sostanza stupefacente può essere desunta da una motivazione logica basata su un dato ponderale significativo, sulla presenza di dosi già confezionate e sul rinvenimento di bustine analoghe presso l’abitazione. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, argomentato sulla base del quantitativo di sostanza detenuto, non è censurabile in sede di legittimità ove la motivazione non sia manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’imputato contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità in relazione alla finalità di spaccio e il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. La censura, meramente riproduttiva di quella già devoluta ai giudici dell’impugnazione e da questi disattesa con motivazione congrua, contestava unicamente la rilevanza probatoria del peso ponderale senza confrontarsi con la restante parte del percorso argomentativo. I giudici di merito avevano invece logicamente argomentato la finalità di uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale di grammi 8,71 di sostanza tipo hashish, da cui erano ricavabili 89 dosi singole, di cui parte in pezzo unico e parte già confezionata in 10 bustine, detenuta sulla pubblica via unitamente a una somma di denaro.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. La norma di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La particolare tenuità dell’offesa si articola in due indici-requisiti: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa sulla base del quantitativo, motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Il superamento dei limiti tabellari non determina alcuna presunzione di destinazione della droga a uso non personale: il giudice deve valutare globalmente dato ponderale, modalità di presentazione e circostanze dell’azione.
La causa estintiva del reato maturata prima della sentenza di condanna di primo grado impone l’annullamento senza rinvio della decisione e della sentenza agli effetti penali, con revoca delle statuizioni civili, non essendo applicabile l’art. 578 cod. proc. pen.
Il delitto di invasione e occupazione di terreni richiede il dolo specifico di instaurare un rapporto di fatto incompatibile col diritto del titolare. Nei reati permanenti, ogni contributo prestato prima della cessazione della condotta tipica integra concorso, anche solo morale.
In tema di revoca della confisca ex art. 12-sexies legge n. 306/1992, il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con il dato formale del contratto di mutuo: l’erronea indicazione dell’importo della rata mensile integra travisamento della prova e vizia la motivazione che nega la revoca al terzo interessato.
Nel procedimento di prevenzione l’attualità della pericolosità va verificata alla data del decreto applicativo della misura e il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge, non essendo censurabile la motivazione non manifestamente illogica.
In tema di reati tributari, il reato di occultamento di scritture contabili ha natura permanente e si consuma con la conclusione della verifica fiscale, non con il suo inizio.