Detenzione di stupefacenti: il peso ponderale esclude la tenuità dell’offesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 15221 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La finalità di spaccio della detenzione di sostanza stupefacente può essere desunta da una motivazione logica basata su un dato ponderale significativo, sulla presenza di dosi già confezionate e sul rinvenimento di bustine analoghe presso l’abitazione. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, argomentato sulla base del quantitativo di sostanza detenuto, non è censurabile in sede di legittimità ove la motivazione non sia manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’imputato contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità in relazione alla finalità di spaccio e il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. La censura, meramente riproduttiva di quella già devoluta ai giudici dell’impugnazione e da questi disattesa con motivazione congrua, contestava unicamente la rilevanza probatoria del peso ponderale senza confrontarsi con la restante parte del percorso argomentativo. I giudici di merito avevano invece logicamente argomentato la finalità di uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale di grammi 8,71 di sostanza tipo hashish, da cui erano ricavabili 89 dosi singole, di cui parte in pezzo unico e parte già confezionata in 10 bustine, detenuta sulla pubblica via unitamente a una somma di denaro.

Quanto al secondo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. La norma di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La particolare tenuità dell’offesa si articola in due indici-requisiti: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell’offesa sulla base del quantitativo, motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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