Giurisdizione sul payback dispositivi medici declinata per attività vincolata (TAR Lazio n. 8489 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto gli atti con cui una Regione o Provincia autonoma determina gli importi dovuti dai fornitori per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback) appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Tali atti, infatti, costituiscono esercizio di un’attività meramente tecnico-contabile e ricognitiva, priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche solo tecnica, in quanto si limitano a porre a carico delle aziende fornitrici un superamento di spesa già certificato e a ripartirlo secondo quote percentuali predeterminate dalla legge. In assenza di esercizio di un potere autoritativo, la posizione giuridica del fornitore è di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ex art. 11, co. 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione con cui la Provincia Autonoma di Trento l’ha inclusa nell’elenco delle aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ingiungendole il versamento delle relative quote. Avverso tali atti, la società ha proposto ricorso al TAR, deducendo censure di legittimità e chiedendo, in via principale, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, alla luce della normativa di sanatoria introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha impostato la decisione dando priorità alla questione di giurisdizione, richiamando il principio per cui l’accertamento dei presupposti processuali, tra cui la giurisdizione, precede logicamente ogni altra questione, incluse le condizioni dell’azione. Il Collegio ha quindi verificato la natura degli atti impugnati, qualificandoli come il risultato di un’attività meramente vincolata, priva di profili discrezionali.
Secondo il Tribunale, le determinazioni regionali si limitano a riepilogare i dati di fatturato certificati dagli enti del Servizio sanitario, a verificare la coerenza dei conteggi e a compilare un elenco di debitori, applicando meccanicamente quote percentuali fissate a livello normativo dal decreto del Ministro della salute del 6.10.2022. Non residua, in tale procedimento, alcuno spazio per scelte amministrative che non siano la mera ricognizione di presupposti già predeterminati dalla legge.
Proprio l’assenza di discrezionalità, anche tecnica, è il criterio decisivo per il riparto di giurisdizione. Il Giudice Amministrativo ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la cognizione appartiene al Giudice Ordinario quando l’Amministrazione eserciti un’attività vincolata che incide su diritti soggettivi, senza esercitare alcun potere autoritativo. Gli atti impugnati, in quanto ricognitivi e riepilogativi, non sono intermediati dal potere amministrativo e ledono direttamente la posizione di diritto soggettivo del fornitore.
La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la potestas iudicandi al Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con la salvezza degli effetti di cui all’art. 11, co. 2, cod. proc. amm. Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite, considerata la definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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