Rintraccio dell’imputato estingue l’interesse del PM all’impugnazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 16118 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è impugnabile da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.. Trattandosi di provvedimento “bifronte”, la sua adozione non solo chiude una fase processuale per mancata instaurazione del contraddittorio, ma innesca la fase delle ricerche dell’imputato, con conseguente revoca automatica della sentenza al momento del rintraccio. Ne deriva che, una volta avvenuto il rintraccio e la notificazione della sentenza all’imputato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di non doversi procedere deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli che si assumevano prodotti.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancata conoscenza della pendenza del processo.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. per non avere il Tribunale considerato elementi qualificati, quali la sottoposizione a misura custodiale, la successiva sottrazione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’elezione di domicilio, indicativi della volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5847 del 26/09/2024, secondo cui la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. ha natura di provvedimento “bifronte”: essa, infatti, chiude una fase processuale in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio ma, al contempo, ne innesca una nuova, finalizzata alle ricerche dell’imputato e alla rinnovazione della vocatio in iudicium.

La disciplina prevede che, a seguito del rintraccio dell’imputato e della ricezione della relazione di avvenuta notificazione e del verbale degli adempimenti di cui all’art. 420-sexies, comma 1 e 2, cod. proc. pen., il giudice sia tenuto a revocare la sentenza e a riavviare il processo.

Nella specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, contenente la vocatio in iudicium per l’ipotesi di successivo rintraccio, era stata notificata a mani dell’imputato in data 22 dicembre 2025, con contestuale avviso della riapertura del processo e dell’udienza fissata dinanzi al giudice procedente.

A ciò ha aggiunto che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto e deve persistere sino al momento della decisione, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997. Con specifico riferimento al ricorso del pubblico ministero, volto all’esatta applicazione della legge processuale, l’iniziativa della parte pubblica deve essere caratterizzata dalla concretezza e attualità dell’interesse, da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti pregiudizievoli, come precisato dalle Sezioni Unite n. 29529 del 25/06/2009.

Poiché il rintraccio dell’imputato aveva prodotto automaticamente la revoca della sentenza impugnata e la riapertura del processo, l’impugnazione del pubblico ministero non era più sorretta da alcun interesse attuale e concreto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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